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Visite mediche e novità D. lgs 81/2008 legata alla Legge di bilancionovità 

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Cosa prevede il Decreto 81/2008?

Il D. lgs 81/2008 , detto anche Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, ha come obiettivo primario la garanzia di un ambiente di lavoro sicuro e la tutela dei lavoratori che vi operano all’interno. Tra i vari aspetti considerati, la sorveglianza sanitaria gioca un ruolo fondamentale, in quanto, attraverso controlli medici e monitoraggi periodici, tutela la salute dei lavoratori esposti, per l’attività lavorativa, ad eventuali rischi specifici.

 

Quali visite mediche prevede il D. lgs 81/2008?

La tipologia di visite mediche è riportata nell’art.41.

La sorveglianza sanitaria comprende le seguenti tipologie di visite mediche:

– visita medica preventiva

– visita medica periodica

– visita medica su richiesta del lavoratore

– visita medica in occasione del cambio della mansione

– visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

– visita medica preassuntiva

– visita medica alla ripresa del lavoro a seguito di assenza superiore a 60 giorni, qualora il medico competente lo ritenga necessario

 

Quali novità ha introdotto disegno di legge Lavoro?

Mercoledì 11 dicembre 2024 il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 1264 recante disposizioni in materia di lavoro e d’iniziativa governativa, collegato alla legge di bilancio. Nell’articolo 1 vengono elencate le modifiche al decreto legislativo n. 81/2008.

Tra le molte novità introdotte, alcune, riguardano la Sorveglianza sanitaria.

Nello specifico:

– inserimento della visita medica «anche in fase preassuntiva,»; (articolo 41 comma 2)

– inserimento delle seguenti parole: «qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente» ed è, inoltre, stata aggiunta la seguente frase: «Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica»; (articolo 41 comma 2)

– «Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva»; (articolo 41, comma 2 bis)

– «Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4» (articolo 38, comma 4 bis)

 

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