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Violenze e molestie sul luogo di lavoro
Che cosa s’intende per violenza e molestie sul lavoro?
Il tema della violenza e delle molestie sul lavoro è avvolto da un alone di silenzio nonostante la rilevante frequenza, recentemente aumentata durante la pandemia e a causa dell’aggravamento della situazione economica. La persona molestata psicologicamente, sessualmente, fisicamente accetta passivamente ogni violenza allo scopo di preservare il posto di lavoro, spesso circondata da testimoni altrettanto omertosi.
La convenzione n° 190 dell’ILO
La Convenzione n° 190 dell’ILO (Conferenza dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro), attraverso la raccomandazione n°206, afferma l’inaccettabilità di violenza e di molestie sul lavoro, decretando il diritto di tutti ad un ambiente lavorativo libero da atti violenti comprese le molestie di genere. Diventa fondamentale che alla base della cultura del lavoro ci sia il rispetto reciproco e la dignità dell’essere umano, infatti per violenza e molestie non s’intende solo la violenza di genere ma ogni atto che calpesti la dignità umana.
Nell’art. 1 della Convezione n°190, viene sottolineato come sia da ritenere inaccettabile ogni comportamento contro la persona che possa causare alla vittima un danno fisico, psicologico, sessuale o economico. Inoltre all’art 2-3 viene definita una ampia casistica di lavoratori che possono essere potenzialmente colpiti, comprendente anche le figure apicali, compreso il datore di lavoro e vengono descritti plurimi contesti, non tipici dell’ambiente lavorativo ma riconducibili al lavoro, (per esempio i luoghi destinati alla pausa pranzo, spostamenti per viaggi di lavoro).
Nell’art 12 della Convenzione n°190 si richiama l’attenzione agli strumenti legislativi tipici, ma anche alla contrattazione collettiva con coinvolgimento di responsabilità, per contrastare la violenza e le molestie sul lavoro, anche delle parti sociali.
Un’altra menzione degna di nota, indicata nella convenzione, è dedicata all’effettuazione a livello aziendale e nazionale di politiche specifiche in materia di violenze e molestie su lavoro. Infine viene richiesta nel testo l’adozione di misure adeguate per ottenere accessi facilitati all’ottenimento di ricorso e risarcimento da parte delle vittime.
Novità e normativa di riferimento
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale una nuova Legge n°4 del 15 gennaio 2021 in cui si ratifica la convenzione n° 190 dell’ILO che ha come scopo l’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, attraverso l’utilizzo di misure adatte ad aumentare la consapevolezza di tutti i lavoratori rispetto alla non tollerabilità della violenza e delle molestie in ambito lavorativo.
La Legge 113/2020, per esempio, promuove la prevenzione e l’informazione per la sicurezza degli operatori sanitari, e socio sanitari che hanno visto un’ esponenziale crescita di eventi violenti durante lo svolgimento del proprio lavoro ad opera di terzi.
A seguito della Legge n°4 del 15 gennaio del 2021 i rischi legati a molestie e violenze sul luogo di lavoro diventano oggetto della Valutazione del Rischio che ogni datore di lavoro è obbligato ad effettuare a integrazione del D.Lgs 81/08. È importante, inoltre ricordare che nell’articolo 28 del D.Lgs 81/08 si inseriscono i rischi collegati allo stress lavoro correlato nell’ambito di tutti i rischi da valutare secondo i contenuti dell’accordo Europeo del 2004.
Diffusione e sensibilizzazione della tematica
Poiché permane la scarsa conoscenza della tematica da parte dei lavoratori e continua la difficoltà da parte dei datori di lavoro, ad apprendere il tema della non tolleranza della violenza e molestie sui luoghi di lavoro, spesso con banalizzazione del tema o negazione dell’esistenza, è necessaria una sensibilizzazione delle aziende al mantenimento di un ambiente di lavoro fondato sul rispetto reciproco e basato sul principio di dignità di ogni individuo che non deve essere sottoposto ad alcuna molestia o violenza che, invece, deve essere denunciata prontamente.
Per facilitare la diffusione del tema presso i lavoratori, nel 2021 l’INAIL ha inserito le voci elencate (D-2) nel modello OT-23 la possibilità di riduzione del tasso medio di tariffa del premio assicurativo per l’azienda che dimostri la realizzazione di progetti formativi o informativi per i lavoratori sulla violenza e molestie sui luoghi di lavoro.
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