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Videoterminali e videoterminalisti (VDT)

Videoterminali e videoterminalisti (VDT) 1

Le definizioni

  • Videoterminale (VDT): Si intende uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
  • Lavoratore addetto al VDT o Videoterminalista: Il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per oltre venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175 del D. Lgs. 81/08;
  • Posto di lavoro: L’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia omo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;

La norma di riferimento è il Titolo VII del D.Lgs. 81/08, dove sono definite le disposizioni generali (Capo I), gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (Capo II) e le sanzioni (Capo III).

Postazioni di lavoro e attrezzature

 L’allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 contiene i requisiti minimi dei posti di lavoro e delle attrezzature.

  • Il piano di lavoro deve avere superficie opaca, con grado di riflessione tra il 20 ed il 50%, lunghezza di circa 150/160 cm, larghezza di circa 90/100 cm, l’altezza deve essere regolabile entro un limite compreso tra 70 e 80 cm;
  • La tastiera deve essere posizionata sul piano in modo da consentire che le braccia dell’operatore siano parallele al pavimento e l’angolo avambraccio-braccio sia compreso tra 70° e 90°;
  • Lo schermo deve essere collocato a circa 90/110 cm da terra (distanza tra pavimento e centro del video) e ad una distanza tra 50 e 70 cm dal viso del lavoratore;
  • Il sedile, di tipo girevole, a 5 razze, dotato di rotelle, deve essere regolabile in altezza tra 40 e 55 cm, eventualmente con meccanismo di inclinazione compreso tra 2° in avanti e 15° all’indietro, lo schienale deve avere altezza di circa 50 cm dal piano del sedile con imbottitura a livello della sede di appoggio della colonna lombare (10/20 cm dal sedile);
  • Il poggiapiedi, quando richiesto, deve avere dimensioni minime di 40 x 30 cm, con inclinazione regolabile ed altezza variabile fino a 15 cm (UNI 10916:2001).

Per quanto riguarda i precedenti normativi (D.Lgs. n. 626/94), sembra opportuno richiamare l’attenzione sulle modifiche introdotte dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., relativamente al Titolo VII:

  • È stato eliminato il requisito dell’utilizzo continuativo ed interrotto per almeno quattro ore, rinviando alla contrattazione collettiva la definizione delle interruzioni (pause o cambio attività) che, comunque, debbono essere effettive. Solo per la mancata previsione dalla contrattazione di tali ipotesi, residualmente, la pausa/cambio attività dovrà essere di quindici minuti ogni centoventi di uso continuativo ed ininterrotto, senza possibilità di cumulo;
  • Tra le attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali vengono considerate anche i pc portatili;
  • Le norme si applicano anche ai cosiddetti lavoratori a progetto, ai collaboratori coordinati e continuativi, se risultano essere impiegati nei luoghi di lavoro del committente, e ai lavoratori subordinati che effettuano prestazioni continuative di lavoro a distanza mediante collegamento informatico e telematico.

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. non ha abrogato il D.M. del Lavoro 2 ottobre 2000 “Linee guida d’uso dei videoterminali” che dedica una particolare attenzione nei confronti di tutti gli accorgimenti destinati a prevenire i disturbi connessi all’utilizzo delle attrezzature munite di VDT.

Rischi

 Il corpo umano è suscettibile di danni in certe condizioni, per esempio, le articolazioni possono soffrire di lesioni quando sottoposte a movimenti ripetitivi per lunghi periodi di tempo. L’utilizzo del videoterminale di per sé non rappresenta un rischio per la salute dell’operatore, ma il suo utilizzo in condizioni ambientali e organizzative non idonee può provocare disagi e/o disturbi reversibili e prevedibili per i lavoratori.

Disturbi legati principalmente a due categorie: quelli visivi e quelli muscolo-scheletrici.

Non meno importanti anche i rischi di natura psicologica.

Informazione e formazione

 L’articolo 177 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., richiede al datore di lavoro di fornire ai lavoratori videoterminalisti un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

  • ai rischi per la vista e per gli occhi;
  • ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
  • alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Il Datore di Lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alla valutazione, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

Il Datore di Lavoro organizza e predispone i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all’Allegato XXXIV.

Sorveglianza sanitaria 

L’art. 176 richiede che i lavoratori siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria con particolare riferimento:

  • ai rischi per la vista e per gli occhi;
  • ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

In base all’esito della visita i lavoratori possono essere classificati in:

  • idonei;
  • Idonei parzialmente, temporaneamente o permanentemente, con prescrizioni o limitazioni;
  • Inidonei temporaneamente;
  • Inidonei permanentemente.

Le visite devono essere ripetute con periodicità biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Quinquennale per gli altri casi; Casi particolari stabiliti dal medico competente possono vedere periodicità diverse.

Il Lavoratore può chiedere di essere sottoposto a visita di controllo per i rischi per la vista e per gli occhi e per l’apparato muscolo-scheletrico.

Il Datore di Lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori, in funzione dell’attività svolta e quando non sia possibile utilizzare i dispositivi normale di correzione, dispositivi speciali di correzione visiva.

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