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VIDEOSORVEGLIANZA 1

REGOLE PER L’INSTALLAZIONE

L’installazione di sistemi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali nonché delle norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata o in materia di controllo a distanza dei lavoratori. La rilevazione dei dati va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati ovvero “non è possibile raccogliere più dati di quanti ne siano effettivamente necessari per la finalità del trattamento stesso”.

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha emanato “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” che forniscono indicazioni sull’applicazione del Regolamento privacy attraverso dispositivi video quali la videosorveglianza.

INFORMATIVA

Gli interessati, ovvero le persone che possono accedere al raggio di ripresa del sistema di videosorveglianza, devono sempre essere informati prima dell’accesso alla zona videosorvegliata.

L’informativa può essere fornita utilizzando un semplice cartello (modello semplificato) che deve almeno contenere le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Deve essere collocata prima di entrare nella zona sorvegliata

POSSONO ESSERE INSTALLATE TELECAMERE IN LUOGO DI LAVORO?

Sì, esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 300/1970 articolo 4.

AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA IN LUOGHI DI LAVORO

Gli impianti possono essere installati previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza delle stesse, previa istanza del datore di Lavoro da presentare all’Ispettorato del Lavoro territoriale.

SANZIONI

Il Ministero del Lavoro con l’emanazione della nota n. 11241 del 1° giugno 2016 esplicita i provvedimenti e le sanzioni relative ai sistemi di videosorveglianza.

Il Ministero precisa che la violazione sussiste anche qualora sia stata effettuata solo l’installazione ma l’impianto non sia ancora funzionante. La violazione è relativa sia a luoghi di lavoro costantemente videosorvegliati sia luoghi di lavoro monitorati saltuariamente.

Il mancato rispetto della normativa è sanzionabile con ammenda da 154 euro a 1.549 euro (con possibilità di aumento dell’ammenda massima sino al quintuplo) o arresto da 15 giorni ad un anno.

 

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