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Sorveglianza sanitaria lavoratori esposti ad amiantonovità 

Rimozione amianto: operai specializzati con tuta protettiva rimuovono lastre di eternit dal tetto. Smaltimento amianto.

A tutela della salute dei lavoratori il D. Lgs n.81/2008 ha predisposto la sorveglianza sanitaria attuata dalle aziende per il tramite del Medico Competente.

In questo articolo nello specifico ci soffermeremo sulla protezione dei lavoratori esposti a fibre di amianto e sulle misure di protezione riportate nel Titolo IX ”Sostanze pericolose” al Capo III ”Protezione dei rischi connessi all’esposizione ad amianto”.

Normative di riferimento

Le normative che riportano misure di protezione per i lavoratori esposti all’amianto sono precedenti al D.Lgs 81/2008.

D.P.R.30/06/1954 n.1124. La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti prevedeva una visita medica preventiva ad inizio attività con successivo controllo periodico annuale e radiografia del torace come accertamento integrativo (art.157/160)

D.M: 21/1/1987. Modifica il protocollo sanitario sostituendo la radiografia del torace con la ricerca di almeno tre indicatori biologici ”non invasivi”, scelti tra: A) corpuscoli dell’asbesto nell’espettorato; B) siderociti nell’espettorato; C) rantolini crepitanti basilari fini e persistenti nel tempo; D) insufficienza ventilatoria restrittiva; E) compromissione della diffusione alveolo capillare dei gas. Si ritiene tuttavia, che gli accertamenti previsti dal DM 21/1/1987, limitatamente ai punti A) e B), siano da considerarsi superati e di scarsa efficacia.

In attuazione delle direttive CEE, è stato emanato il D. Lgs 277/91 che ha introdotto, oltre ad un controllo sanitario pre-esposizione e a controlli periodici, un controllo dopo la cessazione dell’attività lavorativa comportante l’esposizione per agenti, come l’asbesto, che possono avere effetti a lungo termine. In seguito, il D. Lgs 626/94 amplia il campo di applicazione a tutti gli agenti con effetti a lungo termine (agenti cancerogeni mutageni e agenti biologici).

Capo III

Ad oggi l’articolo 259 comma 1 del D.Lgs 81/2008 stabilisce che “I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all’articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.”

La normativa sottolinea l’importanza della bonifica delle aree interessate a tutela del lavoratore; si rende quindi necessario eseguire indagini ambientali specifiche.

Il controllo per questi lavoratori, come riportato nel comma 2, prosegue anche cessata l’esposizione: “I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all’articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.”

La tipologia degli accertamenti sanitari necessari è riportata nel comma 3 e nel comma 4: “Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria. Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell’espettorato, l’esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l’efficacia diagnostica.

L’Articolo 260 inoltre riporta la necessità di iscrivere il lavoratore nel registro di esposizione.

La Regione Lombardia promuove politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate, come riportato nella legge regionale 29/09/2003 n.17.

 

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