A Settembre 2024 è stato pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nuova edizione del “Decreto Legislativo…
Sicurezza sul lavoro e valutazione del rischio per lavoratrice in gravidanza
Nel momento in cui una lavoratrice dipendente scopre di essere in stato interessante, una delle prime problematiche che deve affrontare è quella relativa alla comunicazione della gravidanza al datore di lavoro e alla successiva gestione di questo periodo; è noto come nel nostro paese ancora si debba lavorare riguardo la valutazione del rischio per tutelare le lavoratrici in stato di gravidanza, e anche oggi non si ha una legislazione realmente definitiva.
Va, tuttavia, detto che un ambiente lavorativo all’interno del quale vengono rispettati tutti i lavoratori, si dovrebbe garantire lo svolgimento di questa fase della vita di una lavoratrice nel modo migliore, ben consapevoli che ci sono attività che possono comportare rischi relativi alla sicurezza sul lavoro per la lavoratrice in stato di gravidanza, ma anche per il bambino che porta in grembo.
Sicurezza sul lavoro per lavoratrice in gravidanza: quali sono le normative di riferimento
Relativamente alla valutazione del rischio per una donna in stato di gravidanza, cosa dice la normativa attuale? Gli obblighi che riguardano datore di lavoro e lavoratrice sono stabiliti sia con il D.Lgs. 81/2008, sia con il Testo Unico Maternità (D.Lgs. 151/2001); vediamo in breve quali sono gli aspetti principali che riguardano questa particolare situazione.
Applicazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di gravidanza nei luoghi di lavoro
Il D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro obbliga il datore di lavoro ad integrare il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (il cosiddetto DVR), inserendo al suo interno una sezione apposita atta a valutare tutti i possibili rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro della lavoratrice in gravidanza.
Si tratta di una sezione aggiuntiva del Documento, ma la sua obbligatorietà fa scattare il rischio di pesanti sanzioni nei casi in cui tale sezione venga deliberatamente omessa (sarebbe come presentare un DVR incompleto).
Come avviene l’integrazione del DVR?
Esso, in via preliminare, deve definire l’insieme dei rischi specifici presenti all’interno dell’azienda per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e deve sempre prevedere la collaborazione attiva tra datore di lavoro ed RSPP, RLS e medico competente, che ad intervalli periodici viene rivisto ed aggiornato.
In seguito è necessario individuare ed elencare tutti i possibili compiti e mansioni che sono da ritenersi rischiosi per la lavoratrice in gravidanza, registrandone in seguito il livello di rischio per ognuno di essi. Solitamente in questa fase di valutazione si effettua la seguente classificazione:
- a) rischi ben noti per gravidanza;
- a1) rischi ben noti per gravidanza e per post parto allattamento;
- b) rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento per gravidanza;
- b1) rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento per gravidanza e post- parto- allattamento.
La fase appena completata è di fondamentale importanza, in quanto consentirà un veloce completamento del DVR aziendale, andando ad identificare quali sono i compiti che sono da ritenersi non idonei per la lavoratrice in stato di gravidanza, andando così ad implementare le forme di prevenzione della stessa (ad esempio si può effettuare una modifica o una riduzione dell’orario di lavoro, si può optare per lo spostamento ad una mansione ritenuta meno faticosa… in questo caso prestiamo attenzione! Il datore di lavoro è tenuto ad informare sempre e comunque la Direzione Provinciale del Lavoro dell’avvenuto cambiamento, mantenendo comunque inalterato lo stipendio e la qualifica in caso di passaggio ad un tipo di mansione inferiore rispetto a quella originaria).
Una volta completato il DVR aziendale con questa integrazione, spetta sempre al datore di lavoro informare in via preventiva tutte le lavoratrici su quali sono i rischi analizzati in sede di compilazione del documento, invitando anche ad una veloce segnalazione dell’avvenuta gravidanza per mettere immediatamente in pratica le misure di prevenzione previste.
Applicazione del Testo Unico Maternità (D.Lgs. 151/2001) in materia di gravidanza nei luoghi di lavoro
Il Testo Unico Maternità (D.Lgs. 151/2001) regolamenta in particolare tutta la parte relativa ai congedi per la maternità, definendo anche quali sono le tipologie di lavori che sono ritenuti pericolosi durante il periodo della gravidanza.
Tale Decreto Legislativo è stato aggiornato dalla ultima Legge di Bilancio 2018, inserendo una nuova opportunità per il congedo di maternità.
La durata obbligatoria di questo periodo di congedo rimane pari a 5 mesi, ma può essere strutturata secondo 3 differenti modalità, riportate qui brevemente:
- astensione dal lavoro nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi successivi
- astensione dal lavoro 1 mese prima del parto e nei 4 mesi successivi
Queste prime 2 modalità sono previste nella versione iniziale del D. Lgs. 151/2001, in seguito aggiornata con la nuova possibilità:
- astensione dal lavoro nei 5 mesi successivi al parto (previo parere positivo del medico competente, in quanto deve essere valutato se questa scelta non rischia di creare un pregiudizio per la salute della lavoratrice in gravidanza e del nascituro).
Durante questo periodo si afferma che la retribuzione della lavoratrice non può essere inferiore all’80% dello stipendio, e non sono rari i casi in cui è prevista un’indennità pari al 100%, equiparando interamente il periodo della gravidanza a quello di un normale periodo lavorativo.
Il Decreto prevede, inoltre, che la lavoratrice non può svolgere una serie di mansioni lavorative, ritenute dannose per la sua salute, oltrechè faticose.
Tra queste segnaliamo lo svolgimento di lavori in quota, dove è possibile il rischio di caduta, il lavoro in spazi confinati, il trasporto e sollevamento di materiali pesanti, l’utilizzo di macchinari di lavoro che trasmettono vibrazioni, il lavoro a stretto contatto con agenti chimici, o in condizioni di temperatura più alta o bassa del normale.
Si afferma anche il divieto assoluto di svolgimento di lavori durante le ore notturne.
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