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Predisposizione della documentazione per la verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale (I.T.P.) delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere

Lo Studio Zaneboni realizza servizi di assistenza e consulenza alle imprese e ai lavoratori autonomi per rispettare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Che cos’è l’Idoneità Tecnico Professionale (I.T.P.)

Come definito all’art. 89 comma l) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l’Idoneità Tecnico Professionale è “il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.

Chi verifica l’Idoneità Tecnico Professionale delle imprese /lavoratori autonomi

L’obbligo della Verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, è in carico al Committente o al Responsabile dei Lavori, come definito nell’art. 90 comma a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Le modalità per tale verifica sono definite nell’Allegato XVII del medesimo decreto.

Nel caso di sub-appalto è il datore di lavoro dell’Impresa affidataria che dovrà verificare l’Idoneità Tecnico Professionale delle imprese e/o dei lavoratori autonomi in sub-appalto.

Pertanto tutte le imprese o i lavoratori autonomi prima dell’entrata in cantiere, devono fornire e trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alle specifiche lavorazioni da effettuare.

Scavo del terreno durante la fase iniziale di costruzione abitazione
Impalcatura durante costruzione abitazione
Costruzione di una parete in mattoni

Qual è la documentazione richiesta a un’impresa?

Nell’Allegato XVII è elencata la documentazione minima richiesta alle imprese per la verifica dell’I.T.P.:

  • iscrizione alla camera di commercio, Industria e Artigianato;
  • Piano operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
  • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08;
  • Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
  • specifica documentazione attestante la conformità di attrezzature, macchine ed opere provvisionali alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
  • elenco dei dispositivi di protezione individuali (d.p.i.) in dotazione;
  • nomine per le figure di R.S.P.P., R.L.S., Addetti antincendio e Primo soccorso e relativi attestati;
  • documentazione relativa a ogni singolo lavoratore operante in cantiere.

Quale è la documentazione minima richiesta a un lavoratore autonomo?

Nell’Allegato XVII è elencata anche la documentazione minima richiesta ai lavoratori autonomi per la verifica dell’I.T.P.:

  • iscrizione alla camera di commercio, Industria e Artigianato;
  • D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva;
  • specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  • elenco dei dispositivi di protezione individuali (d.p.i.) in dotazione;
  • attestati inerenti la propria formazione, ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:
    • attestati di formazione secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
    • attestati di formazione per Addetto antincendio e Primo soccorso;
  • idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Quali sono i nostri servizi

Lo Studio Zaneboni S.r.l. offre consulenza tecnica e assistenza per la predisposizione della documentazione che ogni impresa o lavoratore autonomo ha l’obbligo di fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell’ingresso in ogni cantiere in merito alle lavorazioni da effettuare.

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