Predisposizione della documentazione per la verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale (I.T.P.) delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere
Lo Studio Zaneboni realizza servizi di assistenza e consulenza alle imprese e ai lavoratori autonomi per rispettare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Che cos’è l’Idoneità Tecnico Professionale (I.T.P.)
Come definito all’art. 89 comma l) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l’Idoneità Tecnico Professionale è “il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.
Chi verifica l’Idoneità Tecnico Professionale delle imprese /lavoratori autonomi
L’obbligo della Verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, è in carico al Committente o al Responsabile dei Lavori, come definito nell’art. 90 comma a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Le modalità per tale verifica sono definite nell’Allegato XVII del medesimo decreto.
Nel caso di sub-appalto è il datore di lavoro dell’Impresa affidataria che dovrà verificare l’Idoneità Tecnico Professionale delle imprese e/o dei lavoratori autonomi in sub-appalto.
Pertanto tutte le imprese o i lavoratori autonomi prima dell’entrata in cantiere, devono fornire e trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alle specifiche lavorazioni da effettuare.
Qual è la documentazione richiesta a un’impresa?
Nell’Allegato XVII è elencata la documentazione minima richiesta alle imprese per la verifica dell’I.T.P.:
- iscrizione alla camera di commercio, Industria e Artigianato;
- Piano operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08;
- Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- specifica documentazione attestante la conformità di attrezzature, macchine ed opere provvisionali alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali (d.p.i.) in dotazione;
- nomine per le figure di R.S.P.P., R.L.S., Addetti antincendio e Primo soccorso e relativi attestati;
- documentazione relativa a ogni singolo lavoratore operante in cantiere.
Quale è la documentazione minima richiesta a un lavoratore autonomo?
Nell’Allegato XVII è elencata anche la documentazione minima richiesta ai lavoratori autonomi per la verifica dell’I.T.P.:
- iscrizione alla camera di commercio, Industria e Artigianato;
- D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali (d.p.i.) in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione, ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:
- attestati di formazione secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
- attestati di formazione per Addetto antincendio e Primo soccorso;
- idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Quali sono i nostri servizi
Lo Studio Zaneboni S.r.l. offre consulenza tecnica e assistenza per la predisposizione della documentazione che ogni impresa o lavoratore autonomo ha l’obbligo di fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell’ingresso in ogni cantiere in merito alle lavorazioni da effettuare.