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Cos'è l’amianto

La Legge 257/92 ha vietato l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.

Quando si parla di amianto si parla di silicati fibrosi suddivisi in più famiglie (actinolite, amosite, antofillite, crisotilo, crocidolite, tremolite) utilizzato per la realizzazione di materiale isolante, fonoassorbente, ignifugo, resistente all’azione corrosiva degli acidi, utilizzato nel passato in molteplici settori civili ed industriali  per rivestimenti, tubi, canalizzazioni per fluidi ad uso civile ed industriale, ferodi usati per freni e frizioni, tessuti, tute, coperte antifiamma, ma soprattutto eternit.

L’esposizione alle minuscole fibre di amianto provoca effetti patogeni a carico dell’apparato respiratorio a seguito dell’inalazione. I sintomi si manifestano dopo molti anni di esposizione, circa 10-15 anni dopo la prima esposizione, e possono passare anche più di 30 anni dalla insorgenza di un tumore a carico della pleura o del polmone.

L’amianto può presentarsi sotto forma di matrice friabile (ad esempio spruzzato su soffitti e pareti , su tubature, come coibente acustico e termico, su corde e guarnizioni, su manicotti), oppure sotto forma di matrice compatta generalmente quale cemento-amianto (eternit).

La presenza di amianto non comporta un rischio se è  in buone condizioni oppure se è protetto o confinato, ed è per questo motivo che la norma non impone  la rimozione dell’amianto, ma prevede degli adempimenti a carico dei proprietari.

Valutazione presenza-assenza amianto

La presenza di amianto in un edificio, va accertata o tramite documentazione che attesti la presenza  del materiale, oppure attraverso un’analisi dello stesso.

In corso di sopralluogo si procede quindi a prelevare uno o più campioni della copertura/manufatto e all’invio successivo degli stessi ad un laboratorio ove verranno effettuate le analisi atte a stabilire la presenza o l’assenza di fibre di amianto. Le analisi vengono condotte con il metodo a Microscopia Ottica contrasto di fase – luce polarizzata (MOCF – LP). Tale tecnica è riporta nell’Allegato III del Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994 “Norme e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.

tubazioni scoperte nuovamente per sopralluogo censimento amianto nel terreno
tettoia da analizzare per sospetta presenza di amianto
pezzo esaminato durante il sopralluogo per il censimento dell'amianto

Il censimento amianto

La normativa Nazionale (Legge 257 del 1992, n. 257 – DM 6/9/1994) quella Regionale (LR 17/2003 – D.g.r. n. VIII/1526 del 22/12/2005 – PRAL) prevedono che, nel caso venga rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, il proprietario dell’immobile debba comunicare alla azienda socio-sanitaria territoriale i dati relativi alla presenza di amianto, compilando il Modello NA/1.

Il piano regionale amianto della regione Lombardia si è posto come obbiettivo quello di realizzare entro 10 anni il censimento dell’amianto e la sua completa eliminazione. È previsto che il censimento venga effettuato attraverso l’autonotifica da parte dei proprietari delle strutture e dei luoghi che lo contengono della presenza di amianto per rendere il cittadino un attore consapevole della tutela della propria salute.

Durante il sopralluogo vengono raccolti gli elementi atti alla redazione di tale documento.

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