Che cos'è il P.O.S.
Il Piano Operativo di Sicurezza è un documento redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dal Datore di Lavoro di un’impresa prima dell’ingresso in cantiere e consiste nell’individuazione dei rischi dell’opera da realizzare nel rispetto dei contenuti del P.S.C. per il cantiere specifico, secondo i contenuti dell’Allegato XV del del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Chi deve redigere il P.O.S.
Il P.O.S. Piano Operativo di Sicurezza lo redige il Datore di Lavoro ovvero il titolare dell’impresa appaltatrice, esecutrice o impresa esecutrice in subappalto.
Anche le imprese familiari, le imprese con due soci lavoratori hanno l’obbligo della predisposizione del P.O.S..
Il lavoratore autonomo, che di fatto è l’unico lavoratore coinvolto nello svolgimento delle sue attività, invece non è tenuto a redigere il P.O.S.. Nel caso in cui un lavoratore autonomo si avvalga di manodopera subordinata in qualsiasi forma è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed in particolare alla redazione del P.O.S. Piano Operativo di Sicurezza.
A chi è diretto il P.O.S.
Su incarico del Committente, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione redige il P.S.C. per lo specifico cantiere e lo invia alle imprese affidatarie, che a loro volta lo inoltrano alle proprie imprese esecutrici. Tutte le imprese che entreranno nel cantiere medesimo dovranno redigere il Piano Operativo Sicurezza e lo invieranno all’impresa affidataria, che lo verificherà e lo invierà insieme al proprio P.O.S. al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Il C.S.E. ha l’obbligo delle verifica dell’idoneità, verifica i vari P.O.S. e, se corretti, lo comunica al committente. Il committente a questo punto può procedere con la convocazione della riunione periodica per l’inizio dei lavori. Nel caso in cui invece i P.O.S. non siano corretti o coerenti con il P.S.C.. è compito del C.S.E. interfacciarsi con il Datore di Lavoro dell’impresa e verificare procedure, materiali, attrezzature in modo da eliminare le criticità. L’impresa può proporre delle migliorie al P.S.C. che possono o meno essere accolte dal C.S.E. fermo restando l’invariabilità dei costi della sicurezza.



Quali sono i contenuti minimi del P.O.S.
Nell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono indicati i contenuti minimi, che il P.O.S. deve trattare:
- il riferimenti dell’impresa e del cantiere specifico;
- le specifiche lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa e dai suoi subappalti;
- descrizione delle attività di cantiere, organizzazione delle attività e turni dei lavoratori;
- elenco di eventuali ponteggi, opere provvisionali e sostanze pericolose;
- misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre o eliminare il rischio;
- organizzazione della sicurezza dell’impresa per la valutazione dei rischi derivanti dalle lavorazioni in cantiere e da macchine e attrezzature utilizzate;
- organigramma della sicurezza;
- eventuali procedure richieste dal P.S.C..
Quali sono i nostri servizi
Lo Studio Zaneboni S.r.l. offre consulenza tecnica alle imprese per la gestione della sicurezza nei cantieri edili sia dal punto di vista documentale sia dal punto di vista organizzativo, per la sicurezza dei lavoratori operanti in cantiere.
La predisposizione e la redazione del P.O.S. deve essere eseguita con accuratezza e precisione, non esitare a contattarci per qualsiasi per un’assistenza tecnica.