Il contesto normativo nazionale e regionale ad oggi vigente si presenta molto complesso e mutevole in quanto stabilisce il possesso di specifici titoli autorizzativi e il rispetto di limiti e livelli che garantiscano tutela ambientale in materia di scarichi, idrici e gassosi, e di gestione dei rifiuti prodotti. Può, quindi, risultare molto difficile mantenersi costantemente aggiornati in ambito legislativo e le eventuali inosservanze di norme e prescrizioni possono comportare sanzioni amministrative e/o penali.
Studio Zaneboni S.r.l. si propone di affiancare le aziende e offrire loro servizi di consulenza finalizzati a:
- presentazione, ottenimento e gestione di pratiche e autorizzazioni ambientali, quali A.U.A., Autorizzazioni alle Emissioni in Atmosfera e Autorizzazioni allo Scarico di Acque Reflue;
- verifica del rispetto delle prescrizioni normative in materia di emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
A.U.A.
Con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 59/13 del 13 Giugno 2013 viene sancita l’introduzione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a cui piccole e medie imprese, nonché impianti non soggetti ad A.I.A., dovevano rispondere.
La presente tipologia di autorizzazione rappresenta un provvedimento unico che sostituisce le seguenti comunicazioni e autorizzazioni in materia ambientale:
- autorizzazione agli scarichi idrici di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta sull’impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
L’intento di questo nuovo approccio normativo consiste nella semplificazione dei procedimenti normativi (che vengono accorpati) e nell’allungamento della durata che viene portata a 15 anni. Viene inoltre rivisto l’iter procedurale con l’introduzione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) che rappresenta l’unico punto di interfaccia tra la Pubblica Amministrazione e il Gestore dell’Impianto. Non vengono, tuttavia, modificati i riferimenti legislativi per le differenti matrici ambientali (D.Lgs. 152/06, Legge 447/95, ecc.).
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera sono titoli abilitativi per nuove installazioni, modifiche o trasferimenti da un luogo ad un altro degli stabilimenti le cui attività produttive comportano emissione di gas e/o polveri in atmosfera. Vengono richieste con la finalità di monitorare e verificare che tali emissioni non generino danni all’ambiente e comportino il rispetto di limiti prestabiliti.
Queste autorizzazioni presentano un carattere preventivo e si distinguono in:
- ordinarie: se rilasciate secondo le procedure previste dall’articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- di carattere generale: se rilasciate secondo quanto previsto dall’articolo 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/06 per gli impianti/ attività in deroga elencati nell’Allegato IV alla Parte Quinta, Parte II del medesimo Decreto cui sono state aggiunte a livello regionale ulteriori 4 attività (numerate dal 32 a 35).
Le aziende soggette hanno quindi l’obbligo di:
- presentare domanda di autorizzazione nel caso intendano realizzare un nuovo stabilimento, trasferirlo da un luogo ad un altro oppure operare modifiche sostanziali;
- comunicare modifiche non sostanziali;
- comunicare cambiamenti di ragione sociale e/o subentri di nuove società (provvedendo quindi alla voltura dell’autorizzazione in essere), variazione della sede legale o dismissione parziale/totale delle attività.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, le aziende hanno l’obbligo di:
- comunicare la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti;
- eseguire il controllo delle emissioni, la cui cadenza viene prescritta all’interno dell’atto autorizzativo, e trasmettere agli enti preposti copia dei rapporti di prova delle relative analisi.



Autorizzazione allo scarico di acque reflue
L’articolo 74 del D.Lgs. 152/06 definisce come scarico una “qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.
Le acque reflue vengono suddivise, in funzione della provenienza degli scarichi, in:
- urbane: “miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato” (art. 74 del D.Lgs. 152/06);
- domestiche: “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche” (art. 74 del D.Lgs. 152/06);
- industriali: “qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento” (art. 74 del D.Lgs. 152/06).
La normativa prevede che tutti gli scarichi devono essere autorizzati dall’Autorità Competente (art. 45, comma 1 del D.Lgs. 152/99) poiché vengono disciplinati in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori e devono osservare i valori limite previsti dall’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06. Tali valori vengono indicati in tabelle specifiche in funzione della tipologia di scarico e del corpo recettore.
Scarichi su suolo e sottosuolo
Gli scarichi nel sottosuolo, generati da attività sia di tipo civile che industriale, sono categoricamente vietati mentre quelli su suolo o strati superficiali del sottosuolo sono generalmente vietati ad eccezione di quelli di natura domestica (RR 3/2006) e di quelli derivanti da attività industriali o urbane. Quest’ultima eccezione è ritenuta valida qualora risulti tecnicamente impossibile o troppo oneroso (in confronto agli eventuali benefici ambientali) scaricare in acque superficiali. Viene sempre permesso lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche raccolte attraverso fognatura dedicata.
Scarichi in corpi idrici superficiali e in pubblica fognatura
Gli scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale devono essere preventivamente autorizzati e sono soggetti al rispetto di limiti definiti (a seconda della tipologia) e riassunti nelle tabelle riportate nell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.
Gestione degli scarichi
La tutela delle acque è una competenza che attuano le Regioni mediante gli strumenti di pianificazione previsti dal D.Lgs. 152/06. Tuttavia, sono le Provincie, che ai sensi del medesimo Decreto e dei Regolamenti Regionali n. 3 e n. 4, hanno l’autorità di rilasciare autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in corso idrico superficiale, su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, per le seguenti tipologie di scarichi:
- acque reflue industriali;
- acque di raffreddamento e acque utilizzate negli impianti di scambio termico (pompe di calore);
- acque reflue domestiche;
- acque meteoriche di prima e seconda pioggia e acque di lavaggio di aree esterne;
- acque reflue urbane (reti fognarie comunali).
Le richieste di autorizzazione allo scarico in fognatura vengono analizzate, dal punto di vista tecnico dall’Ambito Territoriale Ottimo (A.T.O.) e rilasciate, da sole o nell’ambito di procedimenti unici o integrati (A.I.A., A.U.A. o V.I.A.) dalla Provincia.
Servizi offerti
Studio Zaneboni S.rl. annovera nel suo organico professionisti qualificati e con specifiche competenze in campo ambientale ed è in grado di offrire i seguenti servizi:
- Assistenza nella presentazione della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale con predisposizione della documentazione necessaria.
- Assistenza nella presentazione delle domande di Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera e Autorizzazione allo Scarico di Acque Reflue con predisposizione della relativa documentazione.
- Supporto nella presentazione di pratiche di modifica sostanziale/non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale, Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera e Autorizzazione allo Scarico di Acque Reflue con predisposizione della documentazione di supporto.
- Campionamento delle Emissioni in Atmosfera, oggetto di autorizzazione, e redazione di un’indagine per valutare il rispetto delle prescrizioni normative.
- Campionamento delle Acque Reflue, oggetto di autorizzazione, e redazione di una relazione per verificarne la conformità ai limiti di legge.
- Affiancamento nelle attività di gestione delle prescrizioni previste dall’atto autorizzativo: redazione e trasmissione di comunicazioni (voltura, messa in esercizio e messa a regime, esiti rilevazioni sospensione parziale/totale attività), redazione di Piani Gestione Solventi e di Bilanci di Massa Solvente.