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Il contesto normativo nazionale e regionale ad oggi vigente si presenta molto complesso e mutevole in quanto stabilisce il possesso di specifici titoli autorizzativi e il rispetto di limiti e livelli che garantiscano tutela ambientale in materia di scarichi, idrici e gassosi, e di gestione dei rifiuti prodotti. Può, quindi, risultare molto difficile mantenersi costantemente aggiornati in ambito legislativo e le eventuali inosservanze di norme e prescrizioni possono comportare sanzioni amministrative e/o penali.

Studio Zaneboni S.r.l. si propone di affiancare le aziende e offrire loro servizi di consulenza finalizzati a:

  • presentazione, ottenimento e gestione di pratiche e autorizzazioni ambientali, quali A.U.A., Autorizzazioni alle Emissioni in Atmosfera e Autorizzazioni allo Scarico di Acque Reflue;
  • verifica del rispetto delle prescrizioni normative in materia di emissioni in atmosfera e scarichi idrici.

A.U.A.

Con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 59/13 del 13 Giugno 2013 viene sancita l’introduzione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a cui piccole e medie imprese, nonché impianti non soggetti ad A.I.A., dovevano rispondere.

La presente tipologia di autorizzazione rappresenta un provvedimento unico che sostituisce le seguenti comunicazioni e autorizzazioni in materia ambientale:

  • autorizzazione agli scarichi idrici di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • comunicazione o nulla osta sull’impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  • comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

L’intento di questo nuovo approccio normativo consiste nella semplificazione dei procedimenti normativi (che vengono accorpati) e nell’allungamento della durata che viene portata a 15 anni. Viene inoltre rivisto l’iter procedurale con l’introduzione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) che rappresenta l’unico punto di interfaccia tra la Pubblica Amministrazione e il Gestore dell’Impianto. Non vengono, tuttavia, modificati i riferimenti legislativi per le differenti matrici ambientali (D.Lgs. 152/06, Legge 447/95, ecc.).

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera sono titoli abilitativi per nuove installazioni, modifiche o trasferimenti da un luogo ad un altro degli stabilimenti le cui attività produttive comportano emissione di gas e/o polveri in atmosfera. Vengono richieste con la finalità di monitorare e verificare che tali emissioni non generino danni all’ambiente e comportino il rispetto di limiti prestabiliti.

Queste autorizzazioni presentano un carattere preventivo e si distinguono in:

  • ordinarie: se rilasciate secondo le procedure previste dall’articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
  • di carattere generale: se rilasciate secondo quanto previsto dall’articolo 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/06 per gli impianti/ attività in deroga elencati nell’Allegato IV alla Parte Quinta, Parte II del medesimo Decreto cui sono state aggiunte a livello regionale ulteriori 4 attività (numerate dal 32 a 35).

Le aziende soggette hanno quindi l’obbligo di:

  • presentare domanda di autorizzazione nel caso intendano realizzare un nuovo stabilimento, trasferirlo da un luogo ad un altro oppure operare modifiche sostanziali;
  • comunicare modifiche non sostanziali;
  • comunicare cambiamenti di ragione sociale e/o subentri di nuove società (provvedendo quindi alla voltura dell’autorizzazione in essere), variazione della sede legale o dismissione parziale/totale delle attività.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, le aziende hanno l’obbligo di:

  • comunicare la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti;
  • eseguire il controllo delle emissioni, la cui cadenza viene prescritta all’interno dell’atto autorizzativo, e trasmettere agli enti preposti copia dei rapporti di prova delle relative analisi.
fumo da ciminiera
tubazioni esterne per emissioni in atmosfera
sversamento liquidi ed acque reflue

Autorizzazione allo scarico di acque reflue

L’articolo 74 del D.Lgs. 152/06 definisce come scarico una “qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.

Le acque reflue vengono suddivise, in funzione della provenienza degli scarichi, in:

  • urbane: “miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato” (art. 74 del D.Lgs. 152/06);
  • domestiche: “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche” (art. 74 del D.Lgs. 152/06);
  • industriali: “qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento” (art. 74 del D.Lgs. 152/06).

La normativa prevede che tutti gli scarichi devono essere autorizzati dall’Autorità Competente (art. 45, comma 1 del D.Lgs. 152/99) poiché vengono disciplinati in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori e devono osservare i valori limite previsti dall’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06. Tali valori vengono indicati in tabelle specifiche in funzione della tipologia di scarico e del corpo recettore.

Scarichi su suolo e sottosuolo

Gli scarichi nel sottosuolo, generati da attività sia di tipo civile che industriale, sono categoricamente vietati mentre quelli su suolo o strati superficiali del sottosuolo sono generalmente vietati ad eccezione di quelli di natura domestica (RR 3/2006) e di quelli derivanti da attività industriali o urbane. Quest’ultima eccezione è ritenuta valida qualora risulti tecnicamente impossibile o troppo oneroso (in confronto agli eventuali benefici ambientali) scaricare in acque superficiali. Viene sempre permesso lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche raccolte attraverso fognatura dedicata.

Scarichi in corpi idrici superficiali e in pubblica fognatura

Gli scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale devono essere preventivamente autorizzati e sono soggetti al rispetto di limiti definiti (a seconda della tipologia) e riassunti nelle tabelle riportate nell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

Gestione degli scarichi

La tutela delle acque è una competenza che attuano le Regioni mediante gli strumenti di pianificazione previsti dal D.Lgs. 152/06. Tuttavia, sono le Provincie, che ai sensi del medesimo Decreto e dei Regolamenti Regionali n. 3 e n. 4, hanno l’autorità di rilasciare autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in corso idrico superficiale, su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, per le seguenti tipologie di scarichi:

  • acque reflue industriali;
  • acque di raffreddamento e acque utilizzate negli impianti di scambio termico (pompe di calore);
  • acque reflue domestiche;
  • acque meteoriche di prima e seconda pioggia e acque di lavaggio di aree esterne;
  • acque reflue urbane (reti fognarie comunali).

Le richieste di autorizzazione allo scarico in fognatura vengono analizzate, dal punto di vista tecnico dall’Ambito Territoriale Ottimo (A.T.O.) e rilasciate, da sole o nell’ambito di procedimenti unici o integrati (A.I.A., A.U.A. o V.I.A.) dalla Provincia.

Servizi offerti

Studio Zaneboni S.rl. annovera nel suo organico professionisti qualificati e con specifiche competenze in campo ambientale ed è in grado di offrire i seguenti servizi:

  • Assistenza nella presentazione della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale con predisposizione della documentazione necessaria.
  • Assistenza nella presentazione delle domande di Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera e Autorizzazione allo Scarico di Acque Reflue con predisposizione della relativa documentazione.
  • Supporto nella presentazione di pratiche di modifica sostanziale/non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale, Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera e Autorizzazione allo Scarico di Acque Reflue con predisposizione della documentazione di supporto.
  • Campionamento delle Emissioni in Atmosfera, oggetto di autorizzazione, e redazione di un’indagine per valutare il rispetto delle prescrizioni normative.
  • Campionamento delle Acque Reflue, oggetto di autorizzazione, e redazione di una relazione per verificarne la conformità ai limiti di legge.
  • Affiancamento nelle attività di gestione delle prescrizioni previste dall’atto autorizzativo: redazione e trasmissione di comunicazioni (voltura, messa in esercizio e messa a regime, esiti rilevazioni sospensione parziale/totale attività), redazione di Piani Gestione Solventi e di Bilanci di Massa Solvente.

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