Chi è il R.S.P.P.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) è la figura in possesso dei requisiti di cui l’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nominata dal Datore di Lavoro ai sensi del 2° comma dell’art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con il compito di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.).
Quando è necessario nominarlo e quali sono i suoi compiti
Tutte le aziende hanno l’obbligo di nominare il R.S.P.P. indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.
Il R.S.P.P. gestisce e coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione, insieme di persone e mezzi che svolgono attività di prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori.
Il S.P.P., ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., provvede:
- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- a elaborare le procedure e istruzioni operative di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica annuale;
- a fornire ai lavoratori le informazioni necessarie (art. 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Chi può ricoprire l'incarico di R.S.P.P.
Il ruolo di R.S.P.P. può essere ricoperto direttamente dal Datore di Lavoro quando ricorrono i seguenti casi (comma 1 dell’art. 34 e Allegato II del D.Lgs. e s.m.i.):
- aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori;
- aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
- aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
- altre aziende fino a 200 lavoratori.
Il R.S.P.P. deve essere nominato internamente all’azienda nei seguenti casi (comma 6 dell’art. 31 del D.Lgs. e s.m.i.):
- nelle aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della normativa sugli incidenti rilevanti, soggette all’obbligo di notifica o rapporto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti e installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Lo Studio Zaneboni dispone di un team di tecnici qualificati nell’ambito della Sicurezza e Salute negli ambienti di lavoro in grado di affiancare il R.S.P.P. interno o di ricoprire il ruolo di R.S.P.P. esterno per l’adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.



Cosa comprende il nostro intervento
Per l’assunzione dell’incarico R.S.P.P. il nostro intervento comprende:
- analisi dello stato documentale;
- analisi e valutazione dei requisiti di sicurezza minimi previsti dalla normativa;
- aggiornamento/redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Documento di Valutazione dei Rischi Stress-Lavoro Correlato, Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti);
- aggiornamento/predisposizione di procedure e istruzioni operativi di sicurezza;
- sopralluoghi periodici ai luoghi di lavoro;
- assistenza nella gestione della visita di enti di controllo;
- svolgimento della riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs, 81/08.
Per l’assistenza al R.S.P.P. interno l’intervento comprende:
- analisi dello stato documentale;
- aggiornamento/predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Documento di Valutazione dei Rischi Stress-Lavoro Correlato, Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti);
- aggiornamento/predisposizione di procedure e istruzioni operativi di sicurezza;
- affiancamento durante i sopralluoghi periodici ai luoghi di lavoro;
- affiancamento per la gestione della visita di enti di controllo;
- affiancamento riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs, 81/08 e s.m.i.;
- assistenza telefonica per problemi relativi alla sicurezza.
Lo Studio Zaneboni è un punto di riferimento per le aziende offrendo tutta la propria competenza e professionalità in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.