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Chi è il R.S.P.P.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) è la figura in possesso dei requisiti di cui l’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nominata dal Datore di Lavoro ai sensi del 2° comma dell’art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con il compito di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.).

Quando è necessario nominarlo e quali sono i suoi compiti

Tutte le aziende hanno l’obbligo di nominare il R.S.P.P. indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.

Il R.S.P.P. gestisce e coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione, insieme di persone e mezzi che svolgono attività di prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori.

Il S.P.P., ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., provvede:

  • all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
  • a elaborare le procedure e istruzioni operative di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica annuale;
  • a fornire ai lavoratori le informazioni necessarie (art. 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Chi può ricoprire l'incarico di R.S.P.P.

Il ruolo di R.S.P.P. può essere ricoperto direttamente dal Datore di Lavoro quando ricorrono i seguenti casi (comma 1 dell’art. 34 e Allegato II del D.Lgs. e s.m.i.):

  • aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori;
  • aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
  • aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
  • altre aziende fino a 200 lavoratori.

Il R.S.P.P. deve essere nominato internamente all’azienda nei seguenti casi (comma 6 dell’art. 31 del D.Lgs. e s.m.i.):

  • nelle aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della normativa sugli incidenti rilevanti, soggette all’obbligo di notifica o rapporto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti e installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Lo Studio Zaneboni dispone di un team di tecnici qualificati nell’ambito della Sicurezza e Salute negli ambienti di lavoro in grado di affiancare il R.S.P.P. interno o di ricoprire il ruolo di R.S.P.P. esterno per l’adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

incaricato rspp
fase di studio in cantiere da parte di un incaricato RSPP
foto di un corso per assunzione incarico RSPP

Cosa comprende il nostro intervento

Per l’assunzione dell’incarico R.S.P.P. il nostro intervento comprende:

  • analisi dello stato documentale;
  • analisi e valutazione dei requisiti di sicurezza minimi previsti dalla normativa;
  • aggiornamento/redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Documento di Valutazione dei Rischi Stress-Lavoro Correlato, Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti);
  • aggiornamento/predisposizione di procedure e istruzioni operativi di sicurezza;
  • sopralluoghi periodici ai luoghi di lavoro;
  • assistenza nella gestione della visita di enti di controllo;
  • svolgimento della riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs, 81/08.

Per l’assistenza al R.S.P.P. interno l’intervento comprende:

  • analisi dello stato documentale;
  • aggiornamento/predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Documento di Valutazione dei Rischi Stress-Lavoro Correlato, Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti);
  • aggiornamento/predisposizione di procedure e istruzioni operativi di sicurezza;
  • affiancamento durante i sopralluoghi periodici ai luoghi di lavoro;
  • affiancamento per la gestione della visita di enti di controllo;
  • affiancamento riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs, 81/08 e s.m.i.;
  • assistenza telefonica per problemi relativi alla sicurezza.

Lo Studio Zaneboni è un punto di riferimento per le aziende offrendo tutta la propria competenza e professionalità in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

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