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Chi è il R.S.P.P.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) è la figura in possesso dei requisiti di cui l’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nominata dal Datore di Lavoro ai sensi del 2° comma dell’art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con il compito di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.).

Quando è necessario nominarlo e quali sono i suoi compiti

Tutte le aziende hanno l’obbligo di nominare il R.S.P.P. indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.

Il R.S.P.P. gestisce e coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione, insieme di persone e mezzi che svolgono attività di prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori.

Il S.P.P., ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., provvede:

  • all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
  • a elaborare le procedure e istruzioni operative di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica annuale;
  • a fornire ai lavoratori le informazioni necessarie (art. 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Chi può ricoprire l'incarico di R.S.P.P.

Il ruolo di R.S.P.P. può essere ricoperto direttamente dal Datore di Lavoro quando ricorrono i seguenti casi (comma 1 dell’art. 34 e Allegato II del D.Lgs. e s.m.i.):

  • aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori;
  • aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
  • aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
  • altre aziende fino a 200 lavoratori.

Il R.S.P.P. deve essere nominato internamente all’azienda nei seguenti casi (comma 6 dell’art. 31 del D.Lgs. e s.m.i.):

  • nelle aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della normativa sugli incidenti rilevanti, soggette all’obbligo di notifica o rapporto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti e installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Lo Studio Zaneboni dispone di un team di tecnici qualificati nell’ambito della Sicurezza e Salute negli ambienti di lavoro in grado di affiancare il R.S.P.P. interno o di ricoprire il ruolo di R.S.P.P. esterno per l’adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Un uomo in giacca e cravatta tiene un casco giallo. Sfondo sfocato di un ambiente industriale. R.S.P.P., sicurezza sul lavoro.
Due tecnici con caschi gialli e giubbotti riflettenti ispezionano un impianto industriale. Uno usa una radio. Sicurezza sul lavoro, R.S.P.P.
Aula universitaria con studenti seduti. Un docente in giacca e cravatta fa lezione, indica qualcosa. Formazione, corso, seminario.

Cosa comprende il nostro intervento

Per l’assunzione dell’incarico R.S.P.P. il nostro intervento comprende:

  • analisi dello stato documentale;
  • analisi e valutazione dei requisiti di sicurezza minimi previsti dalla normativa;
  • aggiornamento/redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Documento di Valutazione dei Rischi Stress-Lavoro Correlato, Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti);
  • aggiornamento/predisposizione di procedure e istruzioni operativi di sicurezza;
  • sopralluoghi periodici ai luoghi di lavoro;
  • assistenza nella gestione della visita di enti di controllo;
  • svolgimento della riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs, 81/08.

Per l’assistenza al R.S.P.P. interno l’intervento comprende:

  • analisi dello stato documentale;
  • aggiornamento/predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Documento di Valutazione dei Rischi Stress-Lavoro Correlato, Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti);
  • aggiornamento/predisposizione di procedure e istruzioni operativi di sicurezza;
  • affiancamento durante i sopralluoghi periodici ai luoghi di lavoro;
  • affiancamento per la gestione della visita di enti di controllo;
  • affiancamento riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs, 81/08 e s.m.i.;
  • assistenza telefonica per problemi relativi alla sicurezza.

Lo Studio Zaneboni è un punto di riferimento per le aziende offrendo tutta la propria competenza e professionalità in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

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