Il Responsabile dei Lavori è una delle figure della sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Chi è il Responsabile dei Lavori
Il Responsabile dei Lavori è, come definito nell’art. 89 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal medesimo decreto.
Nel caso di mancata nomina del R.L., esso coincide con il Committente.
Quando è necessario nominare il Responsabile dei Lavori
La nomina del R.L. non è obbligatoria ed è effettuata dal Committente nei seguenti casi:
- nel caso in cui il Committente non abbia le capacità professionali per sopperire a tutti gli obblighi previsti nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e comunque preferisca far seguire il cantiere a un soggetto propriamente qualificato;
- nel caso in cui un’opera sia commissionata da più Committenti. Infatti in caso di sanzione, in assenza di un R.L., la stessa viene ripetuta per ogni Committente.
Tale nomina deve essere formulata in forma scritta, sottoscritta dalle parti interessate.



Quali sono i compiti del Responsabile dei Lavori
Come definito nell’art. 93, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nel momento di assunzione dell’incarico di Responsabile dei Lavori, “il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”. Pertanto i doveri di controllo della sicurezza nel cantiere sono attribuiti al R.L..
In particolare il R.L. svolge le seguenti attività, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:
- pianificare in sicurezza l’esecuzione dei lavori e della fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
- designare il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori;
- vigilare sull’ attività del C.S.P. e C.S.E., valutando i documenti predisposti dal C.S.P., ossia il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo tecnico dell’opera;
- comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere;
- trasmettere la notifica preliminare all’organo sanitario competente, alla direzione provinciale del lavoro e al prefetto in caso di appalto pubblico;
- verificare l’idoneità dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII.
Lo Studio Zaneboni offre tutta la propria competenza e professionalità in materia, avvalendosi di professionisti con le idonee caratteristiche per l’assunzione dell’incarico di Responsabile dei Lavori.