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Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione è un tecnico abilitato, nominato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

La nostra azienda è formata da esperti qualificati per l’assunzione dell’incarico di Coordinatore sia in fase di Progettazione che in fase di Esecuzione, che si contraddistinguono per la capacità di fornire assistenza personalizzata e consulenza tecnica al Committente per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

Che cos'è un cantiere

Si definisce cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Quando è necessario nominare il Coordinatore della Sicurezza

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il Responsabile dei Lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, ha l’obbligo di designare il Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La nomina del Coordinatore per la Sicurezza si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

La sicurezza in cantiere deve essere garantita dal Committente di fronte a tutti i rischi che possono essere presenti in questi specifici ambienti di lavoro.

Fase di lavorazione su una gru con vista sui ponteggi
Ponteggi con vista sulla città
Ponteggi installati durante la ristrutturazione di un edificio

Quali sono i compiti del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

Il C.S.P. svolge le seguenti attività:

  • redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.), come previsto all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
  • predispone il Fascicolo tecnico dell’opera;
  • verifica l’Idoneità Tecnico Professionale (I.T.P.) delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all’Allegato XVII;
  • trasmette la Notifica Preliminare prima dell’inizio dei lavori agli organi competenti, ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Quali sono i compiti del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Il C.S.E. deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel P.S.C. da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e delle relative procedure di lavoro in condizioni di sicurezza.

I compiti, svolti dal C.S.E. tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, sono:

  • l’organizzazione di riunioni coordinamento tra i Datori di Lavoro delle imprese e i lavoratori autonomi e per la reciproca informazione e per il miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • l’effettuazione di sopralluoghi per la verifica delle attività delle imprese e dei lavoratori autonomi, segnalando al Committente eventuali inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo l’eventuale sospensione dei lavori o l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere;
  • la predisposizione dell’aggiornamento o integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.);
  • la predisposizione dell’aggiornamento del Fascicolo tecnico dell’opera adattato alle caratteristiche dell’opera.

Lo Studio Zaneboni è un punto di riferimento per il Committente o per il Responsabile dei lavori ed offre tutta la propria competenza e professionalità in materia, avvalendosi di professionisti con le idonee caratteristiche per l’assunzione dell’incarico di Coordinatore per la Sicurezza.

Gli altri servizi in materia di sicurezza nei cantieri

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