Gli allegati I e II del D.M. 59 del 4 aprile 2023 contengono, rispettivamente, i…
Uno sguardo ai serbatoi interrati e alla loro installazione
Con SERBATOIO INTERRATO si intende un contenitore destinato allo stoccaggio di cui non sia direttamente visibile e ispezionabile la totalità della superficie esterna. All’interno dei serbatoi possono essere stoccate sostanze o preparati liquidi per usi commerciali ma anche per produzioni industriali.
Lo stoccaggio interrato può comportare, in caso di perdite, un potenziale rischio di contaminazione delle matrici ambientali, in particolare del terreno e delle acque superficiali e sotterranee.
Si possono definire serbatoi interrati:
- i serbatoi collocati sia interamente che non sotto il piano di campagna;
- i serbatoi semplicemente appoggiati al suolo, dato che in tali casi, viene meno la totale visibilità della parte esterna.
Qual è la normativa di riferimento per i serbatoi interrati?
La normativa di riferimento in materia di serbatoi interrati è piuttosto complessa, vede la sovrapposizione di norme statali e regionali. Si ha spesso l’interazione tra la normativa per la tutela degli aspetti ambientali e quella relativa la sicurezza sanitaria, di competenza delle ASL (come ad esempio i Regolamenti di Igiene Locali), ed ai pareri di conformità alle vigenti norme tecniche di sicurezza e prevenzione incendi, di competenza dei Vigili del Fuoco. Pertanto fare il punto sulla normativa di riferimento è complesso.
Inoltre, dopo l’annullamento del D.M. 24/05/1999 n. 246 ad opera della Corte Costituzionale, e l’assenza del Decreto di cui all’art. 179 della Legge 31/07/2002 “Disposizioni in materia ambientale”, non esistono attualmente a livello nazionale, salvo l’applicazione del D.Lgs. 152/2006 per i siti contaminati, delle disposizioni per la bonifica, dismissione, gestione od installazione dei serbatoi interrati.
Ad oggi dunque, il tema dello stoccaggio interrato viene affrontato:
- nella Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nell’ambito delle disposizioni AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per le potenziali contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee in base alle tipologie di sostanze stoccate;
- nella Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nell’ambito delle disposizioni in materia di stoccaggio di sostanze pericolose, di deposito e smaltimento rifiuti e di bonifiche;
- nelle disposizioni delle differenti regioni. Ad esempio la Regione Lombardia, ha emanato le Linee Guida sui Serbatoi Interrati aventi lo scopo di uniformare la trattazione dei serbatoi interrati sull’intero territorio regionale così da poter raggiungere una più efficace tutela ambientale.
Quali sono gli Enti Competenti in materia di serbatoi interrati?
I soggetti coinvolti in materia di serbatoi interrati sono:
- i Comuni aventi competenza in materia di autorizzazione per l’installazione di nuovi serbatoi. Ad essi spettano anche la verifica della conformità dei nuovi impianti e l’attività di adeguamento degli impianti esistenti;
- i Proprietari a cui spetta l’esecuzione dei controlli (da realizzare da parte di soggetti competenti qualificati), la custodia del registro delle verifiche/manutenzioni effettuate, l’obbligo di descrizione delle caratteristiche costruttive e d’uso degli impianti esistenti;
- ARPA: a cui spettano le funzioni di supporto tecnico scientifico e di controllo alle amministrazioni procedenti. Inoltre, deve anche stabilire la frequenza e le modalità con cui devono essere fatti i controlli periodici a cura dei proprietari dei serbatoi.
Quali sono i requisiti per l’installazione dei serbatoi interrati?
In Regione Lombardia per l’installazione di nuovi serbatoi interrati è opportuno seguire le prescrizioni indicate nelle Linee Guida sui Serbatoi Interrati. Comunque, siano essi adibiti allo stoccaggio di oli minerali, oli usati, carburante o sostanza chimiche, si prevede la realizzazione secondo le seguenti modalità:
- a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo;
- a parete singola metallica o in materiale plastico all’interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite.
È consigliabile preferire un serbatoio interrato a doppia parete.
Per prevenire eventuali perdite, i nuovi serbatori devono essere dotati:
- di un pozzetto di alloggiamento del boccaporto di carico opportunamente impermeabile;
- di un dispositivo di sovrappieno del liquido;
- di una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate connesse all’impianto.
La capacità massima dei nuovi serbatoi non è fissata da una norma generale, tuttavia esistono normative di settore come per lo stoccaggio di oli minerali e/o di idrocarburi, tra cui gasolio, (D.M. 31/07/1934 e s.m.i. o D.M. 29/11/2002) che stabiliscono le capacità massime, in funzione del tipo di sostanza contenuta nel serbatoio e della posizione del serbatoio rispetto al centro abitato.
Nel caso di stoccaggio sotterraneo di liquidi, infiammabili e non infiammabili che inquinano l’acqua, diversi da quelli per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, è utile prendere come riferimento per la realizzazione e l’installazione del serbatoi interrato la norma UNI EN 1228-1:2018.
Infine, ogni serbatoio deve essere dotato di una targa sulla quale vanno riportati i dati identificativi dello stesso e della sostanza in esso contenuta.
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