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Serbatoi di gasolio: i nuovi obblighi del 2020

D.L. 124/2019 ha modificato l’art. 25 del Testo Unico sulle Accise riguardante gli obblighi in materia di accise e serbatoi di gasolio.
La norma prevede nuovi adempimenti per le aziende interessate dal deposito di gasolio, obbligate a rispettarli per non incorrere in pesanti sanzioni amministrative, ovvero:
- l’invio telematico obbligatorio del documento di accompagnamento semplificato (DAS elettronico);
- l’obbligo di denuncia dei depositi commerciali esteso a più soggetti;
- la tenuta del registro semplificato elettronico che dovrà essere trasmesso in via telematica.
DAS elettronico
È il documento che accompagna la merce trasportata.
Il trasportatore dal 1° luglio 2020 è obbligato alla trasmissione del DAS in formato telematico previa registrazione alla piattaforma online messa a disposizione dall’Agenzia delle Dogane:
Inoltre quando la merce arriva a destinazione la quantità del prodotto indicata nel DAS elettronico e trasportata va comunicata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante l’invio di un rapporto di ricezione.
Obbligo di denuncia
È stato esteso l’obbligo di denuncia dei serbatoi di gasolio a più soggetti a partire dal 1 aprile 2020.
I soggetti obbligati sono:
- I soggetti in possesso di depositi di gasolio ad uso privato, agricolo e industriale superiori ai 10 metri cubi
- I soggetti aventi distributori automatici collegati a serbatoi ad uso privato, agricolo e industriale la cui capacità contenitiva supera i 5 metri cubi
Sono esonerati dall’obbligo di denuncia:
- Le amministrazioni statali per depositi di loro pertinenza
- I soggetti in possesso di distributori di carburante per la vendita al minuto, se la quantità di gasolio contenuta nei loro serbatoi non supera i 500 chilogrammi
Si precisano le seguenti definizioni:
“impianto ad uso privato”: l’impianto ubicato all’interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinati all’esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l’attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L’erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, o con qualsiasi mezzo non automatico, comunque provvisto di idoneo sistema di misurazione dell’erogato;
“impianto ad uso industriale”: impianto a servizio di un’attività industriale (produzione di beni e servizi che nascono dalla trasformazione delle materie).
Registro di carico e scarico
Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante ad uso privato e gli esercenti depositi per usi privati sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico.
Dal 1 aprile 2020 il registro di carico e scarico deve essere tenuto all’interno delle contabilità aziendali, su supporto elettronico da scaricare dalla piattaforma online messa a disposizione dall’Agenzia delle Dogane.
Tale documento andrà trasmesso telematicamente alla sopra citata agenzia entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
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