È stato recentemente pubblicato un documento elaborato da INAIL riportante delle linee guida sulla stesura…
Nuovo d.m. 12/04/19: Quali sono le modifice introdotte nell’ambito della progettazione antincendio?
In data 23 aprile 2019 è stato pubblicato Sulla Gazzetta ufficiale n. 95 il Decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 2019 “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Tale decreto introduce importanti modifiche al D.M. del 3 agosto 2015, che entreranno in vigore dal 21 ottobre 2019 (6 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale).
Quali sono le modifiche del codice di prevenzione incendi?
Le modifiche introdotte dal DM 12/04/2019 rispetto al Codice di Prevenzione Incendi prevedono l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.
In particolare, nel nuovo decreto vengono introdotte le seguenti variazioni:
- inserimento di nuove attività dell’allegato I al DPR 151/2011 nel campo di applicazione del Codice di Prevenzioni Incendi;
- obbligatorietà dell’utilizzo del Codice di Prevenzione Incendi, che risultava essere facoltativa prima di tale Decreto, nella progettazione delle attività, tradizionalmente “non normate”, in sostituzione ai “criteri tecnici di prevenzione incendi”.
Campo di applicazione
Nel nuovo Decreto sono state introdotte alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell’allegato I al DPR 151/2011 nel campo dì applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i., che vengono riportate di seguito:
- attività 69: sono incluse nel campo di applicazione anche le esposizioni fieristiche; infatti tramite il DM 23/11/2018 era stata introdotta l’attività 69 come RTV 8, fornendo nuove disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, escludendo però dal campo di applicazione del Codice le esposizioni fieristiche. Pertanto con il nuovo Decreto le esposizioni fieristiche rientrano nel campo di applicazione del Codice;
- attività 72: riguardante gli edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.; ed è legata all’emanazione di un decreto che introduce la RTV 9;
- attività 73.: riguardante “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità”.
Progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”
Il nuovo Decreto interviene sulla modalità di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi, stabilendo l’applicazione dello stesso con i seguenti criteri:
- per la progettazioni di nuove attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV è obbligo l’applicazione del Codice;
- per gli interventi dì modifica / ampliamenti di attività esistenti, il Codice di applica a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare;
- per gli interventi di modifica non rientranti nel caso precedente, è possibile continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, oppure applicare il codice all’intera attività;
- per le attività non soggette dell’Allegato 1 del DPR 151/2011, il codice può essere applicato come riferimento. In tali attività ricadono quelle al di sotto delle soglie dell’Allegato 1 del DPR 151/2011, sia per quelle non ricadenti nello stesso;
- per le attività dotate di RTV si ha la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice.
Pertanto le attività soggette dell’Allegato 1 del DPR 151/2011, per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale sono ben 42.
Per il momento sono escluse le attività dotate di RTV (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) e quelle non soggette. Per tali attività difatti l’applicazione del Codice è ancora una scelta volontaria , in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.
Nella seguente tabella vengono sintetizzate le modalità di applicazione del Codice di prevenzione incendi, a seguito del D.M. del 12/04/2019L:
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