È stata pubblicata in GUUE la Direttiva n. 2024/1785 sulle emissioni industriali (IED) che rettifica…
Il Ruolo del Responsabile Rischio Amianto (RRA)
L’amianto, o absesto, è un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli.
Fra le sue caratteristiche più interessanti, l’amianto ha una buona resistenza al fuoco ed al calore, all’azione degli agenti chimici e biologici, all’abrasione e all’usura. Inoltre, è facilmente filabile ed ha proprietà fonoassorbenti.
Quali sono gli usi dell’amianto?
Le caratteristiche dell’amianto ed il basso costo di lavorazione ne hanno favorito l’impiego in numerosi campi e prodotti differenti. L’amianto è stato utilizzato massicciamente nell’industria, nell’edilizia e nei trasporti, è possibile trovarlo in numerosi manufatti quali ad esempio: impianti frigoriferi dove è presente come isolante termico, fonoassorbenti, corde, guaine per fasciare tubazioni, freni, coperture in cemento-amianto (conosciute come eternit).
Cosa fare in presenza di amianto?
Se si sospetta la presenza di materiali contenenti amianto, negli ambienti di vita o di lavoro, occorre innanzitutto accertarsi dell’effettiva presenza di amianto tramite specifica analisi su campione dello stesso, prelevato con le giuste precauzioni e modalità, eseguita da laboratori specializzati.
Una volta fatto ciò, occorre valutarne lo stato di conservazione secondo quanto previsto dal D.M. 6/9/94, in funzione del quale dovranno essere adottati o meno degli interventi di bonifica.
Qual è il ruolo del responsabile del rischio amianto
Salvo rari casi, una volta che in un edificio vengono individuati materiali contenenti amianto (MCA) non scatta automaticamente un obbligo di bonifica in capo al proprietario/gestore. Nella quasi totalità dei casi si tratta di gestire il rischio legato alla presenza dei materiali con una serie di attività di controllo e prevenzione delle quali la bonifica, totale o parziale, può essere solo una delle fasi. Tra queste misure la prima è quella della nomina del cosiddetto RRA, il responsabile per la gestione dei MCA, figura disciplinata dal punto 4 del D.M. 6/9/94.
Il RRA è nominato dal proprietario dell’edificio e/o dal responsabile delle attività che si svolgono.
Il RRA deve:
- gestire e coordinare le attività di manutenzione sui MCA;
- assistere il proprietario e/o responsabile dei MCA nelle attività di censimento;
- conoscere e saper applicare le metodiche specifiche sulla valutazione dei rischi associati alla presenza dei materiali (indici versar, algoritmi, indici ecc.) in modo da assistere il suo committente su questa attività;
- redigere il piano di controllo e manutenzione sui MCA;
- conoscere le tecniche di bonifica
- gestire la comunicazione del rischio amianto, interfacciandosi tra diverse figure quali imprese, utenti, occupanti ecc
Il RRA diventa dunque il referente per il problema amianto in un edificio, ma è bene ricordare che la maggior parte delle attività che svolge le conduce in veste di figura che assiste il suo committente.
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