È stato recentemente pubblicato un documento elaborato da INAIL riportante delle linee guida sulla stesura…
Ruolo e funzioni della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Chi è l’RLS?
RLS è l’acronimo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Quanti devono essere gli RLS?
L’art. 47 comma 7 del Dl.gs 81/08 e s.m.i. sotto riportato, definisce che il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
Da chi viene eletto l’RLS?
Secondo quanto previsto dall’art. 47 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.:
- nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo;
- nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Le elezioni dell’RLS?
Durante l’elezione del rappresentante dei lavoratori sarà necessario redigere un verbale con firma dei presenti e con l’individuazione di un segretario, il lavoratore con più voti risulta eletto RLS.
Se in azienda è presente un organizzazione sindacale si precederà secondo quanto previsto dall’accordo interconfederale di riferimento. I candidati dovranno essere individuati tra i componenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Qualora non si proceda alle elezioni previste e/o non venga eletto nessun lavoratore le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza saranno esercitate dal rappresentante dei lavoratori territoriale.
Al termine delle elezioni il datore di lavoro avrà il compito di comunicare il nominativo all’ INAIL. Per conoscere la corretta procedura consultate l’articolo “Comunicazione nomina RLS all’INAIL: quale è la procedura corretta”.
Formazione dell’RLS
La formazione del RLS è obbligatoria e ha una durata minima di 32 ore. L’aggiornamento periodico è annuale e ha una durata diversa a seconda del numero di lavoratori dell’azienda:
- 4 ore per le imprese con un numero di lavoratori dai 15 ai 50;
- 8 ore per le imprese con più di 50 lavoratori.
Quali sono i compiti e le responsabilità dell’ RLS
La figura dell’RLS ha il compito primario di favorire il dialogo tra i vertici aziendali/DdL e i lavoratori. Le sue funzioni sono riportate nell’ art. 50 D.lgs 81-08 e s.m.i.
Il compito di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non comporta responsabilità nelle decisioni prese durate tale funzione ad evidenza del fatto che per gli RLS non sono previste sanzioni ammnistrative o penali.
Quando deve essere consultato l’RLS?
La consultazione dell’RLS è obbligatoria, ma non vincola il datore di lavoro che può decidere in piena autonomia e piena responsabilità.
In particolare l’RLS viene consultato dal Datore di Lavoro preventivamente e tempestivamente in ordine:
- alla valutazione dei rischi;
- all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda;
- dell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
È consultato:
- sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- in merito all’organizzazione della formazione.
L’RLS può essere anche preposto o RSPP?
Nel caso in cui il rappresentante eletto ricoprisse anche il compito di Preposto, secondo quanto scritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot.n. 16926 del 21/07/2011) “si ritiene che non sia ravvisabile alcun divieto esplicito o implicito all’esecrazione della funzione di RLS da parte di un lavoratore che ricopra anche il suddetto ruolo”. Mentre, i compiti/funzioni del RLS sono incompatibili con la figura del RSPP Servizio Prevenzione Protezione e dell’ASPP Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
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