A Settembre 2024 è stato pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nuova edizione del “Decreto Legislativo…
RISCHIO DA CALORENovità
Vista l’ondata di calore estremo che sta interessando il nostro Paese, è bene prestare particolare attenzione agli effetti che il caldo può causare in particolar modo ai lavoratori che effettuano la maggior parte delle loro attività all’aperto, settore agricolo e delle costruzioni in primis.
Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori
Per evitare conseguenze da rischio da calore si raccomanda di prestare particolare attenzione all’IDRATAZIONE, si consiglia pertanto:
- la massima attenzione al proprio livello di idratazione: bere prima di avvertire la sete;
- evitare di bere più di 1,5 litri di acqua in un’ora. L’eccesso di liquidi provoca carenza di sali minerali e può causare effetti negativi sulla salute;
- limitare l’assunzione di bevande energetiche utilizzate in ambito sportivo e/o l’assunzione autonoma di integratori salini per compensare i sali minerali persi con la sudorazione. Le bevande energetiche possono avere effetti negativi in termini di eccesso di calorie ingerite e provocare disturbi elettrolitici. In genere un’alimentazione equilibrata è in grado di reintegrare la perdita di sali dovuta alla sudorazione. L’assunzione di bevande energetiche o di integratori dovrebbe avvenire solo sotto supervisione medica;
- installare contenitori per l’acqua in diverse postazioni sul luogo di lavoro, se non presenti;
- per le attività all’aperto, i lavoratori potrebbero utilizzare zaini o cinture per l’idratazione dotate di apposito sistema di conservazione e di costante accesso all’acqua. In alternativa, piccoli refrigeratori contenenti acqua o grandi brocche d’acqua potrebbero essere installati in postazioni all’ombra, in aree frequentate dai lavoratori durante la giornata.
Fare attenzione anche all’ABBIGLIAMENTO, si consiglia ai lavoratori di:
- indossare, se possibile, abiti leggeri in fibre naturali, traspiranti e di colore chiaro e che ricoprano buona parte del corpo (es. maglietta leggera a maniche lunghe: è importante non lavorare a pelle nuda);
- indossare se possibile un copricapo con visiera o a tesa larga e occhiali da sole con filtri UV
Tali consigli sono rivolti alla protezione di pelle ed occhi dalle Radiazioni Ottiche Naturali.
Valutazione del rischio specifico
A seguito della pubblicazione della nota del 13.07.2023 dell’ispettorato del lavoro in merito alla tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore, il Datore di Lavoro “dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In caso di carenza di tale valutazione si rinvia alla nota prot. n. 4753 del 26/07/2022 e in particolare alla necessità che la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione”.
Pertanto, il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, che richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.
Cassa integrazione oltre i 35 gradi
L’INPS con messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023 ha ribadito che “in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi”.
La valutazione della temperatura non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori e quindi alla temperatura percepita dagli stessi.
Il messaggio INPS ricorda inoltre che “il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori”.