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Rifiuti: nuovo d.lgs 116/2020 – verso un’economia circolare

Cumulo di rifiuti di carta e cartone riciclati. Blocchi di carta pressata e montagne di rifiuti misti. Economia circolare e riciclo.

Il 26/09/2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 116/2020 che recepisce la direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il decreto legislativo cosiddetto “Decreto Rifiuti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’11 settembre 2020, modifica in modo sostanziale la parte quarta del D.Lgs 152/2006, ovvero il cosiddetto TUA (Testo Unico Ambientale).

Finalità del d.lgs 116/2020

Tra le finalità vi è l’attuazione di misure volte a proteggere l’ambiente e la salute, evitando o riducendo la produzione di rifiuti e gli impatti complessivi dell’uso delle risorse migliorandone l’efficacia e l’efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un’economia circolare.

Tutto ciò rappresenta una vera e propria rivoluzione per il settore della gestione dei rifiuti che diventa ora una risorsa da valorizzare.

Quali sono le novità introdotte dal d.lgs 116/2020?

Le novità sono molte ed importanti. Tra queste vi sono:

  • L’irrobustimento del sistema della responsabilità estesa del produttore del bene al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti; e la prevenzione della produzione di rifiuti con l’adozione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.
  • L’estensione della definizione di rifiuto urbano, incorporando, a partire dal 1° gennaio 2021, anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater parte IV del Codice dell’Ambiente prodotti da attività riportate nell’allegato L-quinquies parte IV del Codice dell’Ambiente.
  • la classificazione dei rifiuti dove, grazie all’art. 184 del D.Lgs 152/2006 è possibile comprendere quando un rifiuto è definito speciale. Inoltre, è prevista l’adozione, entro il 31 dicembre 2020, da parte del Sistema Nazionale per la Protezione e la ricerca Ambientale (SNPA) di Linee Guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione dei Codici dei rifiuti.
  • L’introduzione del concetto di deposito temporaneo prima della raccolta inteso come raggruppamento dei rifiuti ai fini del successivo trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento. Questo deve essere effettuato nel rispetto di precise condizioni (art. 185-bis del D.Lgs 152/2006).
  • L’espressione delle responsabilità della gestione dei rifiuti (art. 188 del D.Lgs 152/2006) per i diversi soggetti, quali il produttore iniziale o detentore e gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti.
  • Un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti da procedure e strumenti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti Rentri, che andrà a sostituire il vecchio Sistri, già abolito.

Rentri sarà gestito dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

In attesa che il nuovo registro elettronico risulti operativo, il decreto ribadisce l’obbligo di tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti per i soggetti precedentemente obbligati, escludendo invece i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.

All’art. 190 comma 1 del D.Lgs 152/2006 è possibile trovare le informazioni obbligatorie da dichiarare nel registro cronologico di carico e scarico.

  • Il Trasporto dei rifiuti, come indicato all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, deve essere eseguito da enti o imprese, è accompagnato dal formulario di identificazione (FIR). Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

In aggiunta, viene introdotta la possibilità di acquisire il FIR tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio.

Infine, il D.Lgs 116/2020 modifica anche le seguenti tematiche:

  • End of Waste (art. 184‐ter del D.Lgs 152/2006);
  • Misure per la raccolta differenziata (artt. 205, 205 bis del D.Lgs 152/2006);
  • Imballaggi (artt. 217 e seguenti del D.Lgs 152/2006);
  • Sanzioni (art. 258 del D.Lgs 152/2006).

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