Gli allegati I e II del D.M. 59 del 4 aprile 2023 contengono, rispettivamente, i…
RIFIUTI NAVALI: LE NOVITA’novità
Lo scorso 23 aprile 2024 è entrato in vigore il D.Lgs 8 marzo 2024 n. 46 che rettifica le disposizioni previste dal D.lgs 197/2021 in materia di impianti portuali per la raccolta dei rifiuti delle navi in recepimento della direttiva europea 2019/883 ai fini della protezione dell’ambiente marino.
L’adeguamento normativo è stato necessario per permettere una maggiore aderenza alla direttiva, che impone ai porti europei di dotarsi di adeguati impianti e servizi di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, e di stabilire altresì delle tariffe per recuperare i costi di tale servizio e un adeguato sistema di controllo e ispezioni da parte delle autorità portuali.
IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA
L’art. 4 e 5 del decreto impongono la redazione da parte delle Autorità competenti di un Piano di raccolta e gestione dei rifiuti, sottoposto alla procedura VAS ai sensi degli artt. 11 e 12 del Testo Unico Ambientale. Il Piano è elaborato ai sensi dell’Allegato I al decreto, in conformità delle dimensioni del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo, relativamente a tutti i tipi di rifiuti abitualmente prodotti dalle navi.
Il piano deve quindi contenere una descrizione delle esigenze delle navi in termini di conferimento di rifiuti oltra a specifiche tecniche di tipo quali-quantitativo degli impianti portuali di raccolta necessari a gestire il flusso dei rifiuti provenienti dalle navi in scalo nel porto. Inoltre è necessario specificare il sistema di recupero dei costi, ovvero le tariffe che saranno applicate alle navi per il servizio di raccolta e gestione
LA NOTIFICA ANTICIPATA
Il conferimento dei rifiuti presso gli impianti portuali potrà avvenire previo invio, da parte dei comandanti delle navi, di notifica anticipata all’Autorità marittima, che comunicherà le specifiche esigenze della nave al gestore dell’impianto di raccolta, agli uffici di sanità marittima, uffici veterinari e chimico del porto.
Questo permetterà un’efficace gestione dei flussi e un’ottimizzazione dei tempi, evitando ritardi degli sbarchi e permettendo ai lavoratori degli impianti di lavorare nel rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro.
ATTIVITA’ ISPETTIVA
Ai sensi dell’art. 11, almeno il 15% delle navi che fanno scalo nei porti nazionali devono essere oggetto di ispezione, anche su base casuale.
Le attività ispettive sono svolte dalle Capitanerie di porto – Guardia Costiera al fine di verificare la conformità delle navi al decreto, e in particolare a verificare i seguenti adempimenti: comunicazione telematica sull’arrivo in porto, conferimento di rifiuti ed eventuali esenzioni
Le informazioni relative alle ispezioni devono essere successivamente trasmesse ad apposita banca data sulle ispezioni.
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