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Rifiuti aziendali: responsabilità, deposito temporaneo e trasporto

Rifiuti aziendali: responsabilità, deposito temporaneo e trasporto 1

Chi ha la responsabilità del rifiuto?

L’articolo 188 del D.Lgs. 152/2006 definisce le responsabilità del produttore sulla corretta gestione del proprio rifiuto speciale, che dovranno essere assolte secondo le seguenti priorità:

  • autosmaltimento dei rifiuti;
  • conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
  • conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata un apposita convenzione;
  • utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a 350 km o per quantità superiori alle 25 ton;
  • esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’articolo 194 del D.Lgs. 152/2006.

Il detentore ha la completa responsabilità dei propri rifiuti, dalla produzione, dove dovrà conoscere la loro composizione e le eventuali caratteristiche di pericolo, fino al loro trattamento, provvedendo direttamente all’affidamento a intermediario o commerciante, o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato.

Il produttore ha quindi l’obbligo di verificare i titoli abilitativi (iscrizioni all’Albo gestori ambientali ed eventuali specifiche autorizzative) di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del proprio rifiuto.

Deposito temporaneo dei rifiuti

Il deposito temporaneo dei rifiuti, consiste nel raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, nel luogo in cui sono stati prodotti, ai fini del successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento, secondo una delle seguenti modalità, a scelta dal produttore:

  • con una cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità;
  • ogni qualvolta il deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi (di cui massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi), e comunque per una durata non superiore all’anno.

Inoltre, devono essere garantite le seguenti condizioni:

  • i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  • i rifiuti devono rispettare le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
  • per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

 Il deposito temporaneo, eseguito secondo quando previsto dal D.Lgs. 152/2006 non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente. Il non rispetto di una delle condizioni che caratterizzano il deposito temporaneo prevede le sanzioni previste per l’abbandono e la gestione incontrollata dei rifiuti (articolo 256 del D.Lgs. 152/06).

Trasporto dei propri rifiuti

Per il trasporto dei rifiuti non pericolosi e pericolosi in piccola quantità può essere effettuato in seguito all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. L’iscrizione all’albo avviene in seguito alla compilazione della domanda online e il successivo rilascio dell’autorizzazione e passa attraverso una serie di requisiti che il soggetto (titolare o legale rappresentale), l’impresa e il mezzo con cui verranno trasportati i rifiuti devono obbligatoriamente avere.

Durante il trasporto, eseguito da enti o imprese, i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario d’identificazione (FIR) numerato e vidimato presso l’agenzia delle entrate, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso gli uffici regionali e provinciali di competenza, il quale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
  • origine, tipologia e quantità del rifiuto;
  • impianto di destinazione;
  • data e percorso dell’istradamento;
  • nome ed indirizzo del destinatario.

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