Cosa sono le microplastiche La norma tecnica ISO/TR 21960:2020 denominata Materie plastiche — Aspetti ambientali…
R.E.N.T.Ri.: TI SEI ISCRITTO?novità

Si avvicina la scadenza d’iscrizione per le aziende produttrici di rifiuti pericolosi da attività industriali e artigianali al di sotto dei dieci dipendenti. Come previsto dal Regolamento sulla tracciabilità dei rifiuti, l’iscrizione deve essere effettuata dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.
Verifica se la tua azienda ha l’obbligo d’iscrizione per non incorrere in sanzioni; consulta la sezione dedicata del portale RENTRI.
Obblighi RENTRI
Registro di carico e scarico
Si ricorda che dal 13 febbraio 2025 tutti i soggetti obbligati all’utilizzo del registro di carico e scarico devono utilizzare il nuovo registro modello RENTRI.
Una volta effettuata l’iscrizione il registro deve essere tenuto esclusivamente in formato digitale direttamente sul portare RENTRI.
Importante ricordare che:
- ogni operazione registrata ha un numero univoco e cronologico;
- entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata un’annotazione sul registro è necessario effettuare la trasmissione dei dati al RENTRI.
Formulari
Dal 13 febbraio 2025 è inoltre entrato in vigore il nuovo modello del formulario di identificazione del rifiuto (FIR), per l’utilizzo deve essere vidimato digitalmente tramite il portale RENTRI.
Può essere compilato tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI, tramite gestionale dell’operatore o manualmente. Dal 13 febbraio 2026 solo gli operatori non iscritti al RENTRI potranno gestire il FIR in formato cartaceo.
Sanzioni
Il D.M. 04 aprile 2023 n.59, ai sensi dell’articolo 258 del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI e la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.000 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000 a € 3.000 per i rifiuti pericolosi.
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza dei termini previsti dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.
Per approfondimenti in materia di ambiente visita la nostra pagina, o contattaci per maggiori informazioni.
