È stata pubblicata la quarta versione della “Linea guida sul regolamento europeo DPI - PPE…
PREPOSTO DELLA SICUREZZA – PERIODICITA’ AGGIORNAMENTOnovità
CHI E’ IL PREPOSTO
Il preposto è la risorsa che sovrintende all’attività lavorativa e ne supervisiona la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Il suo obiettivo è quello di garantire l’attuazione delle direttive ricevute, intervenendo attivamente qualora le stesse non vengano rispettate.
Il ruolo del preposto, e i suoi obblighi sono riportati nell’articolo 19 del D.Lgs. 81/08.
PERCORSO FORMATIVO
Il preposto deve sottoporsi ad un percorso formativo dettato dall’Articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e dalle prescrizioni dettate dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011.
Il corso Intero ha una durata di 8 ore e prevede un aggiornamento quinquennale.
ISTANZA DI INTERPELLO
L’Accordo Stato-Regioni del 2011 prevedeva, come sopra indicato, l’aggiornamento quinquennale della formazione. Ad Agosto 2023 è stata emessa una Bozza del Nuovo Accordo Stato-Regioni, di cui non si conosce ancora la data di attuazione.
La Bozza prevede un cambio di periodicità, diminuendo le tempistiche per effettuare l’aggiornamento da 5 a 2 anni. L’emanazione della Bozza citata ha creato non pochi dubbi in merito al rispetto della normativa, essendo il nuovo Accordo Stato-Regioni non ancora entrato in vigore ufficialmente.
A chiarire i dubbi creatisi in merito, il 24 Ottobre 2024 si è riunita la Commissione del Ministero del Lavoro a seguito della presentazione di istanza di interpello, avanzata dal Consiglio nazionale degli ingegneri.
L’interpello aveva lo scopo di conoscere il parere della Commissione in merito al seguente quesito:
“andrebbe chiarito e precisato (TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008, oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.”
LINEA GUIDA PER AGGIORNAMENTO FORMAZIONE
La Commissione, presentata l’istanza di interpello, a seguito valutazione dello stesso, ha sancito quanto espresso nella TESI B, ossia che “sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”. Pertanto fino all’entrata in vigore del Nuovo Accordo Stato-Regioni, la periodicità per l’aggiornamento della formazione rimane 5 anni.
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