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Piano nazionale contenimento consumi di gas

Piano nazionale contenimento consumi di gas 1

Il D.M. 383 del 6 ottobre 2022 reso noto col Comunicato del Mite n.243 del 17 ottobre 2022, è stato denominato “Piano nazionale per il contenimento del consumo di gas” per la stagione invernale 2022-2023.

Obblighi

Tale D.M. impone il rispetto delle seguenti regole:

  1. “I limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale […] sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione”
  2. La riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.

Pertanto, l’esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è consentito con i seguenti limiti:

Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;

Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;

Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

Zona F: nessuna limitazione.”

 

Piano nazionale contenimento consumi di gas 2

  1. La durata giornaliera di attivazione degli impianti di cui al comma 1 non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno”
  2. “I valori di temperatura dell’aria…sono ridotti di 1°C”, ovvero:
    17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
    19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici

Esenzioni

Quanto previsto ai punti 1 e 2 non si applica a:

  1. Strutture sanitarie (ospedali, case di cura e similari);
  2. Sedi di rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali;
  3. Scuole materne e asili nido;
  4. Piscine, saune e affini;
  5. Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili nei casi in cui esigenze tecnologiche o di produzione lo richiedano;

Quanto previsto invece al punto 4 non si applica a:

  1. Strutture sanitarie (ospedali, case di cura e similari);
  2. Piscine, saune e affini
  3. Attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali concedono deroghe ai limiti di temperatura dell’aria per esigenze tecnologiche o di produzione;
  4. Edifici pubblici e privati dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili;

Controlli

Le verifiche del rispetto delle regole identificate dal “Piano nazionale per il contenimento del consumo di gas” potranno essere effettuate dall’autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni da definirsi a livello regionale.

È inoltre previsto un monitoraggio nazionale del consumo di gas in collaborazione con le reti di distribuzione (monitoraggio puntuale ai punti di prelievo e di riconsegna) ed una campagna di sensibilizzazione volta all’uso razionale di gas ed energia elettrica quale il Vademecum pubblicato da ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) contenente le indicazioni per il corretto utilizzo degli impianti di riscaldamento a gas.

Per maggiori informazioni contattaci.

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