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Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti: nuove linee guida
Il 07.10.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.240 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2021 in merito all’ ”Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti” di cui all’art. 26-bis, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
In particolare sono state approvate nuove linee guida che forniscono le informazioni per la gestione dell’emergenza in caso di eventi incidentali all’interno degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, come ad esempio, incendi che possono provocare la diffusione di sostanze inquinanti all’esterno dell’impianto.
Cosa devono fare i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti?
Se sei un gestore di un impianto di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 152/2006 oppure di trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1 lett. s) del d.lgs. 152/2006 devi aggiornare il tuo piano di emergenza interno e trasmetterlo al Prefetto competente del territorio per fornire tutte le informazioni per la predisposizione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterno (PEE).
In particolare, i gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, devono aggiornare il proprio piano di emergenza interno e inviare le informazioni contenute nell’Allegato C2 del DPCM, quali:
- modulo di dichiarazione sulle informazioni relative all’impianto, ai sensi dell’art. 26, c. 4 del decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018, n. 113;
- relazione tecnica effettuata da un Tecnico abilitato riguardante la classificazione del rischio di incendio;
- planimetria generale dell’impianto;
- planimetrie di emergenza ed evacuazione;
- fotocopia del documento d’identità del gestore dell’impianto;
- informativa in materia di protezione dei dati personali.
Entro quando i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti devono inviare i documenti?
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto e cioè entro il 6 dicembre 2021, i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti dovranno inviare alla prefettura competente del territorio il Piano di Emergenza Interno (PEI) previsto dall’art. 26 -bis , del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e tutte le informazioni riguardanti la gestione dell’emergenza all’interno del proprio impianto. Pertanto il Prefetto dovrà redigere o aggiornare il piano di emergenza esterno (PEE) entro 12 mesi dalle ricezione delle informazioni dei gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti presenti all’interno del territorio di competenza.
Come dovranno inviare i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti le informazioni per la gestione dell’emergenza all’interno del proprio impianto?
Il Dipartimento dei VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha attivato una piattaforma informatica in cui i gestori potranno effettuare il caricamento dei dati necessari. Tale piattaforma è accessibile mediante autenticazione SPID.
Il link a cui accedere è https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/login
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