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Piano di Emergenza Interno (P.E.I.)

Piano di Emergenza Interno (P.E.I.) 1

All’interno del D.M. 2 settembre 2021 vengono definiti i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettere b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Quando e da chi deve essere predisposto un Piano di Emergenza?

Il Datore di Lavoro, in base ai fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.

Nei casi elencati nel comma 2 dell’art. 2, qui sotto riportati, il datore di lavoro predispone un piano di emergenza:

  • Luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 lavoratori;
  • Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori;
  • Luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati, il Datore di Lavoro non ha l’obbligo di redigere il Piano di Emergenza, ma deve adottare misure di organizzazione e gestione in caso di incendio, prevedendo l’esposizione di planimetrie o schemi ed installando apposita cartellonistica.

Quali sono i contenuti del Piano di Emergenza

Nell’Allegato II – Gestione della sicurezza antincendio in emergenza – sono indicati i contenuti che devono essere previsti e indicati all’interno di un Piano di Emergenza; in generale, esso deve contenere:

  • azioni da mettere in pratica in caso di incendio;
  • procedure di esodo che devono essere attuate da tutti i presenti siano essi lavoratori o no;
  • disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni.
  • misure specifiche per assistere le persone con esigenze speciali.

Durante la compilazione di un piano devono essere tenuti in considerazione i fattori che caratterizzano il luogo alla sua fruibilità, deve contenere chiare istruzioni scritte e indicazioni sui compiti del personale incaricato alla gestione delle emergenze e deve includere una o più planimetrie.

In occasione di modifiche che alterino le misure di prevenzione e protezione il piano dovrà essere aggiornato ed il personale dovrà essere tempestivamente informato e formato.

Coordinamento di più piani di emergenza

Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a differenti datori di lavoro, i piani di emergenza devono essere coordinati. In attuazione delle previsioni di specifiche norme e regole tecniche o per adottare più efficaci misure di gestione dell’emergenza in esito alla valutazione dei rischi, potrà essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.

Assistenza alle persone con esigenze speciali

Il datore di lavoro ha l’obbligo di tenere in considerazione questi casi particolari sia nella progettazione che nella realizzazione di misure di sicurezza e, quindi, anche nella redazione di un piano di emergenza. Deve inoltre prevedere per loro, misure di supporto come, ad esempio, adeguate modalità di diffusione dell’allarme attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi ad altoparlanti (sistema EVAC, ossia i sistemi di diffusione sonora di allarme antincendio).

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