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PFU E RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTOREnovità 

PFU E RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE 1

Il 19 novembre 2019 è stato emesso il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 182 circa la disciplina sull’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, che prevede, tramite successiva emanazione di apposito decreto, l’istituzione di un Registro Informatico Nazionale di produttori ed importatori di pneumatici soggetti a determinati obblighi nonché istituzione delle modalità operative per la gestione dei PFU (pneumatici fuori uso, ovvero gli pneumatici qualificati come rifiuti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/2006) e per la condivisione di determinate informazioni ai consumatori o ad altri operatori commerciali.

 

IL REGISTRO PFU

Tale registro è stato istituito con DM del 16 aprile 2024, n. 147; l’iscrizione a tale registro, per via telematica su apposito portale, è obbligatoria per i soggetti produttori ed importatori di pneumatici, anche in forma associata, e per i soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza.

Il registro permetterà di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, regime introdotto dalla Direttiva UE 2018/98/CE, che garantisce il ritiro e avvio a trattamento di una quantità di PFU in peso pari al 95% del totale immesso sul mercato nell’anno precedente.

DATI SOGGETTI A COMUNICAZIONE

I dati soggetti a comunicazione sono finalizzati al monitoraggio dei flussi di PFU gestiti trimestralmente, ovvero:

  • Quanto è stato immesso sul mercato ed esportato
  • Quanti PFU sono stati gestiti
  • Quanti PFU sono stati raccolti suddivisi per provincia
  • Contributi ambientali applicati e versati.

Unioncamere predispone e pubblica le statistiche raccolte dai dati comunicati al Registro. I dati sono comunque sempre disponibili ad enti, amministrazioni e organi di controllo per lo svolgimento delle loro attività.

TERMINI DI ISCRIZIONE

I soggetti obbligati devono iscriversi entro 60 giorni dalla comunicazione dell’apertura delle iscrizione pubblicata sul portale del Registro pneumatici; i nuovi produttori ed importatori devono iscriversi all’inizio della loro attività. Ogni variazione dei dati relativi all’anagrafica dei soggetti iscritti devono comunicare entro 30 giorni dalla variazione i dati variati così come la cessata attività, che determina la decadenza dell’obbligo di iscrizione.

 

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