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NUOVO REGOLAMENTO SUI GAS FLUORURATInovità 

NUOVO REGOLAMENTO SUI GAS FLUORURATI 1

Il 20 febbraio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/573 denominato nuovo Regolamento sui gas fluorurati a effetto serra che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e sostituisce il Regolamento (UE) n. 517/2014. È entrato in vigore l’11 marzo 2024.

 

Obiettivi del nuovo regolamento F-Gas

Il nuovo regolamento in campo ambiente mira a:

  • eliminare entro il 2050 l’uso degli idrofluorocarburi (HFC) ovvero i gas fluorurati più comuni;
  • ridurre gli HFC immessi in commercio nell’Unione Europa del 95% rispetto ai livelli registrati al 2015;
  • limitare l’uso di tutti i gas fluorurati nelle apparecchiature in cui sono disponibili alternative rispettose del clima, come le pompe di calore o i prodotti utilizzati nel settore medicale/sanitario;
  • ridurre le emissioni di gas fluorurati e sostanze che impoveriscono l’ozono dalle schiume isolanti nei vecchi edifici e in quelli in fase di ristrutturazione.

Tale Regolamento invita i fabbricanti di prodotti che tradizionalmente utilizzano gas fluorurati a orientare i loro investimenti verso alternative rispettose del clima, ove possibile.

 

 Applicabilità del nuovo regolamento F-Gas

Il regolamento si applica:

  • ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
  • ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

 

Scadenze

Di seguito le scadenze riportate nel nuovo Regolamento F-Gas:

  • 1° gennaio 2025: da tale data non sarà più consentito l’uso di F-gas con GWP (global warming potential) pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
  • 1° gennaio 2026: da tale data non sarà più consentito l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
  • 1° gennaio 2032: da tale data non sarà più consentito l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.

 

Le verifiche necessarie

Il Nuovo Regolamento F-Gas prevede verifiche periodiche volte alla ricerca della presenza di eventuali perdite alle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Le verifiche delle perdite riguardano le seguenti apparecchiature fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I o nell’allegato II, sezione 1:

  1. apparecchiature di refrigerazione;
  2. apparecchiature di condizionamento d’aria;
  3. pompe di calore;
  4. apparecchiature di protezione antincendio;
  5. cicli Rankine a fluido organico;
  6. commutatori elettrici.

Nonché alle seguenti apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I o nell’allegato II, sezione 1:

  1. unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero;
  2. unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari;
  3. apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili.

 

Controlli delle perdite

I controlli dovranno essere effettuati da persone fisiche certificate e giuridiche certificate con la frequenza seguente:

  1. apparecchiature contenenti meno di 50 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I o meno di 10 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato II, sezione 1: almeno ogni 12 mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;
  2. apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma meno di 500 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I o 10 chilogrammi o più, ma meno di 100 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato II, sezione 1: almeno ogni sei mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;
  3. apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I o 100 chilogrammi o più di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato II, sezione 1: almeno ogni tre mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.

Gli operatori che effettuano le verifiche delle eventuali perdite sono tenuti all’istituzione ed alla tenuta, per ciascuna apparecchiatura, di specifici registri telematici da tenersi sul portale F-Gas.

Per maggiori informazioni contattaci

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