Gli allegati I e II del D.M. 59 del 4 aprile 2023 contengono, rispettivamente, i…
Nuovo Regolamento in materia di F-GAS
Dal 24 Gennaio 2019 è entrato in vigore il D.P.R. 16 Novembre 2018, n. 146 che recepisce il Regolamento (UE) n. 517/2014 e stabilisce una nuova disciplina nazionale sui gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS), impiegati come refrigeranti nelle apparecchiature elettriche. Il presente decreto abroga il D.P.R. 43/2012 con lo scopo di eliminare le incongruenze che si generavano nella convivenza tra normativa nazionale e Regolamento Europeo.
Struttura del Nuovo Decreto
Il nuovo riferimento normativo è stato approvato durante la riunione del Consiglio dei Ministri del giorno 8 Novembre 2018 ed è caratterizzato da 23 articoli e 3 allegati. Nel Capo I vengono definiti i principi mentre nel Capo II viene disciplinata la certificazione; il Capo III contiene, invece, disposizioni in ambito di trasparenza e informazioni mentre il Capo IV fornisce le cosiddette disposizioni transitorie. Negli allegati vengono, infine, definiti i requisiti degli organi di certificazione delle persone fisiche (Allegato A), delle imprese (Allegato B) e quelli degli organi di valutazione della conformità per il rilascio dei certificati (Allegato C).
Principali novità introdotte
Il Decreto, attraverso le disposizioni contenute, sottolinea quanto sia importante monitorare in maniera efficace le emissioni dei gas fluorurati ad effetto serra al fine di valutare i progressi compiuti nell’ambito della riduzione delle emissioni e verificare l’impatto del Regolamento Europeo.
Una delle principali novità introdotte consiste nell’istituzione di una Banca Dati a cui, a partire dal 24 Luglio 2019, dovranno essere comunicate le vendite di f-gas e di apparecchiature che li contengono e tutte le attività di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento delle medesime.
I venditori di gas fluorurati ad effetto serra e/o di apparecchiature che li contengono hanno l’obbligo di comunicare in via telematica i dati anagrafici delle imprese acquirenti (comprensivi di numero di certificato o attestato delle persone fisiche), le quantità e la tipologia di f-gas venduti, la tipologia dei macchinari installati e i dati fiscali (data e numero della fattura e/o dello scontrino di vendita).
A partire dal 24 Settembre 2019 le imprese che effettuano operazioni di installazione controllo, manutenzione e smantellamento dei macchinari hanno l’obbligo comunicare in via telematica dati fiscali (data e numero della fattura e/o dello scontrino di vendita), dati anagrafici dell’operatore, data, luogo e tipologia dell’intervento (installazione, manutenzione riparazione o smantellamento), tipologia di apparecchiatura, dati di targa del macchinario, quantità e tipologia di gas fluorurati presenti, aggiunti o recuperati, nome e dati identificativi di chi (persona fisica e impresa) ha effettuato l’installazione.
Si precisa che le qualifiche delle persone fisiche (patentino FGAS) e delle imprese (certificazioni aziendali) rilasciate ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006 rimangono in essere alle condizioni alle quali erano state originariamente rilasciate. Anche i certificati rilasciati, ai sensi del Regolamento 303/2008, per svolgere le attività di installazione manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti F-Gas rimangono validi fino alla scadenza originaria e si intendono conformi al regolamento 2015/2067.
Il primo step al fine di ottenere la certificazione consiste nell’iscrizione al registro telematico nazionale. Le aziende o le persone fisiche che non concluderanno positivamente l’iter di certificazione entro otto mesi, a partire dalla data di iscrizione al registro, verranno cancellate. Le imprese, già iscritte al Registro F-Gas ma non ancora certificate, hanno tempo fino a settembre per conseguire la certificazione. In caso di mancato ottenimento del titolo o mancato rispetto delle tempistiche, verranno automaticamente cancellate dal Registro.
Si evince, pertanto, che per le aziende non vige più l’obbligo di trasmissione della Dichiarazione F-gas relativa ai dati del 2018 e che le disposizioni contenute all’interno del decreto rafforzano sensibilmente gli aspetti imposti dal Regolamento Europeo sui gas fluorurati ad effetto serra. Anche se il Decreto è entrato in vigore da pochi mesi e i primi adempimenti significativi sono previsti nel mese di Luglio è opportuno concludere gli iter di certificazione il prima possibile in modo da poter fronteggiare le novità previste dalla nuova normativa.
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