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Nuovo Decreto 2 settembre 2021 per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Nuovo Decreto 2 settembre 2021 per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro 1

In data 4 ottobre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto del Ministero dell’interno n. 237 in merito a “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

È stato modificato inoltre l’art.46 D.lgs. 81 2008 in merito alla gestione delle emergenze sul luogo di lavoro.

Cosa prevede il nuovo Decreto?

Il nuovo Decreto prevede:

  • l’individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze e la redazione del piano di emergenza;
  • formazione e informazione dei lavoratori;
  • la nomina, la formazione, l’aggiornamento degli addetti antincendio;
  • i requisiti dei docenti per l’erogazione dei corsi antincendio.

Il Decreto sostituisce alcuni articoli attualmente previste nel DM 10 marzo 1998.

Quando entrerà in vigore il nuovo Decreto?

Il nuovo decreto entrerà in vigore un anno dopo dalla sua pubblicazione e in particolare il 4 ottobre 2022.

A chi si applica il nuovo decreto?

Il nuovo decreto si applica alle seguenti attività:

  • attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del DLgs 81/08;
  • attività che si svolgono nei cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del DLgs 81/08 e alle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4,5,6.

Quando è obbligatorio predisporre il piano di emergenza?

Il Datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:

  • luoghi di lavori in cui sono presenti almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico, in cui possono essere presenti contemporaneamente più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del Decreto 151/2011.

In tutti gli altri casi il Datore di lavoro non ha l’obbligo di redigere il piano di emergenza, tuttavia ha l’obbligo, in funzione del rischio incendio della propria attività, di prevedere e adottare le misure per la gestione della sicurezza antincendio in caso di emergenza.

Quale sono le novità in materia di formazione degli addetti antincendio?

Secondo quanto previsto nell’allegato III del nuovo decreto, gli addetti antincendio hanno l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

Inoltre sarà prevista lo svolgimento della prova pratica di estinzione per la formazione degli addetti antincendio rischio basso e per tutti i corsi di aggiornamento.

I corsi possono essere svolti presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco oppure possono essere svolti anche presso aziende private o pubbliche, che si avvalgono di docenti con i requisiti previsti all’art. 6 del nuovo Decreto.

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