Skip to content

Novità sull’Uso dei Locali Sotterranei come Luoghi di LavoroNovità 

Parcheggio sotterraneo vuoto con luci al neon e colonne bianche. Architettura industriale.

Legge 203/2024

Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge n. 203/2024 “Disposizioni in materia di lavoro”.

L’articolo 1 ha apportato modifiche ai commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D.Lgs. 81/08 dedicato all’utilizzo dei locali sotterranei e semi-sotterranei come luoghi di lavoro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Nota 811/2025, ha fornito le prime indicazioni operative sull’applicazione della nuova normativa.

Le principali modifiche normative

Le modifiche trasferiscono la competenza sull’autorizzazione in deroga dai Servizi PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) delle ATS all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Per poter utilizzare i locali sotterranei e/o semi-sotterranei come luoghi di lavoro il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una comunicazione preventiva tramite PEC all’ Ufficio Territoriale competente dell’INL, almeno 30 giorni prima dell’utilizzo dei locali. In assenza di comunicazioni da parte del suddetto ufficio i locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dall’invio della documentazione.

Rimane valido quanto disposto dell’Allegato IV al D.Lgs 81/2008 relativo ai requisiti dei luoghi di lavoro.

Requisiti per l’Utilizzo dei Locali

I locali sotterranei o semi-sotterranei possono essere utilizzati solo se:

  • non vi è emissione di agenti nocivi;
  • sono rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima previsti dall’Allegato IV del D.Lgs. 81/08;
  • viene eseguita entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 101/2020, in quanto la possibile presenza di gas radon costituisce un rischio che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare all’interno del documento di valutazione dei rischi (art. 17, D.Lgs. n. 81/2008).

Cosa cambia per le ATS

Dal 12 gennaio 2025, le ATS non accettano più richieste di deroga per locali sotterranei ai sensi dell’art. 65. Tuttavia, le autorizzazioni relative ai locali con altezza inferiore ai 3 metri (art. 63 D.Lgs. 81/08) restano di loro competenza.

Documenti Utili:

In caso di necessità contattaci per qualsiasi informazione

Torna su