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Novità: direttiva UE 2022/431

Novità: direttiva UE 2022/431 1

Il 9 marzo 2022 il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno emanato la direttiva Direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Quali sono le principali novità?

Un’importante novità introdotta riguarda le sostante tossiche per la riproduzione. Secondo recenti studi scientifici, le sostanze tossiche possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità dei lavoratori in età adulta oltre a generare effetti nocivi sulla salute dei lavoratori.
A seguito di questi studi le sostanze reprotossiche sono state inserite nella direttiva 2004/37/CE.

Secondo quanto viene detto nell’articolo 2 si distinguono:

  • “Sostanza tossica per la riproduzione: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per le riproduzione di categoria 1A o 1B dell’allegato I del regolamento CE 1272/2008;
  • Sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori (come segnalato nella colonna “Osservazioni” dell’allegato III);
  • Sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori (come segnalato nella colonna “Osservazioni” dell’allegato III)”.

Sono state modificate e/o inserite altre definizioni (art. 2):

  • “Valore limite: se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione nell’aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito all’allegato III;
  • Valore limite biologico: il limite della concentrazione nell’adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto”.

È stato ridotto il valore limite di esposizione del benzene e sono stati fissati limiti di esposizione professionale per diverse sostanze tra cui l’acrilonitrite e per i composti del nichel (come riportato nell’allegato III)

Cosa deve fare il Datore di Lavoro?

Secondo l’articolo 5 il datore di lavoro dovrà, se possibile, sostituire la sostanza tossica con una che non sia o sia meno nociva alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

In caso ciò non fosse possibile, il datore di lavoro, dovrà provvedere a consentire l’utilizzo della sostanza tossica all’interno di un sistema chiuso.

Se il ricorso a un sistema chiuso non sarà tecnicamente possibile, il datore di lavoro dovrà:

  • Per le sostanze prive di un valore soglia, provvedere in modo che il livello di esposizione sia ridotto al valore più basso tecnicamente possibile;
  • Per le sostanze con valore soglia, provvedere affinché il rischio di esposizione dei lavoratori sia ridotto al minimo;
  • Per le sostanze tossiche per la riproduzione che non rientrano nelle prime due categorie, provvedere affinché il rischio di esposizione dei lavoratori sia ridotto al minimo. Inoltre, nel corso della valutazione del rischio, il datore di lavoro dovrà stabilire misure appropriate (procedure e/o istruzioni operative) in considerazione del fatto che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, se è stato fissato un limite biologico, la stessa diventa obbligatoria per poter lavorare con l’agente cancerogeno, mutageno o con la sostanza tossica per la riproduzione.

Cosa è stato modificato in ambito formativo?

Un’altra importante novità riguarda l’ambito formativo. Il comma 2 dell’articolo 11 è stato modificato mettendo in evidenza che la formazione deve essere adattata ogni volta che vi sia un’evoluzione o si introducano nuovi rischi per i lavoratori. La formazione deve essere ripetuta periodicamente anche nelle strutture sanitarie, in particolare, quando vengono introdotti nuovi farmaci o preparati pericolosi.

Quando entrerà in vigore la nuova direttiva?

La Direttiva entrerà in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma gli Stati Membri avranno tempo fino al 5 aprile 2024 per recepirla.

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