A Gennaio 2026 è stato pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nuova edizione del “Decreto Legislativo…
NEWS!!! Violenza e Molestie sul lavoro – Decreto – legge n. 159novità

Il nuovo Decreto-legge n. 159, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, mira a incrementare le “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Questo decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento, altrimenti perderà la sua efficacia retroattivamente.
Questo decreto ha introdotto molte novità rispetto alle misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; in particolare, sono state introdotte delle misure atte a contrastare le molestie e gli abusi negli ambienti professionali.
Definizioni e terminologia dell’ambito
Entrando nel merito della questione è sempre bene ribadire i concetti chiave che riguardano le molestie e le violenze sul lavoro.
- “Molestia sul lavoro”: si intendono tutti quei comportamenti indesiderati, correlati anche al sesso, che hanno lo scopo di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore, creando un clima intimidatorio. È circostanza aggravante se la molestia sessuale viene accompagnata da minacce implicite o esplicite o da ricatti da parte dei superiori.
- “Violenza sul lavoro”: vengono coinvolti tutti quegli incidenti, relativi al lavoro, in cui il personale viene abusato, minacciato o aggredito; a questo viene incluso anche il pendolarismo da e verso il lavoro.
- “Discriminazione diretta”: si intende quella situazione in cui una lavoratrice o un lavoratore vengono trattati in maniera sfavorevole per ragioni di nazionalità, etnia, lingua, età, disabilità, orientamento sessuale, politico, sindacale, religioso e tipologia di contratto.
- “Discriminazione indiretta”: si intende quella situazione in cui un atto o un comportamento apparentemente neutro possa mettere la lavoratrice o il lavoratore in una situazione di svantaggio per ragioni di nazionalità, etnia, lingua, età, disabilità, orientamento sessuale, politico, sindacale, religioso e tipologia di contratto.
Quali sono le novità introdotte dal nuovo decreto?
All’art. 5 del Decreto n. 159 vengono disciplinati gli “Interventi in materia di prevenzione e di formazione”; nello specifico, viene posta una modifica all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 81/08, aggiungendo la lettera “z-bis”.
Questa nuova lettera introduce, in maniera obbligatoria, “la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di ci all’articolo 62”.
Questo inserimento porta a un valore rilevante per la prevenzione delle molestie, poiché viene equiparata alle misure di tutela generale previste dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08. Di conseguenza, le molestie diventano un rischio lavorativo da gestire nel Documento di Valutazione dei Rischi.
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