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NEWS!!! Regione LOMBARDIA: pubblicata la nuova legge sulla formazione in materia di sicurezza.novità

Il 13 febbraio 2026 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4 recante “Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’articolo 60 quater della legge regionale 33/2009.
A che cosa mira questa legge?
Con questa legge, la Regione Lombardia è tra le prime in Italia a essere dotata di una legge organica sul tema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alla quale si prevede la realizzazione di una piattaforma informativa dedicata, dove tutti i soggetti formatori dovranno registrarsi e, successivamente, caricare i dati dei corsi e degli attestati.
Argomenti presenti nella legge
Si riprendono gli argomenti già citati nel Progetto di Legge n. 132, ovvero:
- Elenco regionale e soggetti formatori;
- Piattaforma informatica regionale;
- Sanzioni, relazione e disposizioni finali.
Elenco regionale e soggetti formatori
Il comma 2 dell’art. 1 della presente legge segnala i corsi di formazione o di aggiornamento che sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge:
- riguardanti la prevenzione incendi disciplinata dall’articolo 46 del d.lgs. 81/2008;
- abilitanti per la conduzione di generatori a vapore previsti dall’art. 73 bis del d.lgs. 81/2008;
- in tema di formazione professionale per addetti alla rimozione, smaltimenti dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate previsti dall’articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante le “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
- oggetto di disposizioni statali che non prevedano specifiche competenze regionali.
L’art. 2 indica l’elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, strutturato nelle seguenti sezioni:
- Sezione I, relativo ai soggetti formatori istituzionali;
- Sezione II, relativo ai soggetti formatori accreditati;
- Sezione III, relativo ad altri soggetti formatori.
Nella Sezione I, oltre ai soggetti formatori istituzionali rilevati dall’Accordo Stato Regioni, sono stati aggiunti:
- Aziende sociosanitarie territoriali (ASST);
- Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU);
- Fondazioni IRCCS di diritto pubblico;
- Polis–Lombardia.
Nella Sezione II, vengono disciplinati i soggetti formatori accreditati al sistema regionale di istruzione formazione e lavoro, di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n.19, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, escludendo corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti;
- non essere soggetti a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
- non essere stati in oggetto, nei due anni precedenti l’istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al d.lgs. 81/2008.
Nella Sezione III, sono ritenuti altri soggetti formatori, tutti coloro che:
- hanno esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell’Accordo Stato-Regioni;
- non essere stati in oggetto, nei due anni precedenti l’istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al d.lgs. 81/2008.
L’iscrizione nell’elenco regionale autorizza ciascun soggetto formatore all’erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità d’iscrizione e le modalità di aggiornamento nell’elenco regionale e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori.
Che cosa prevede la piattaforma informatica regionale?
L’art. 3, comma 1 indica che è stata realizzata presso la struttura regionale competente un’apposita piattaforma informatica nella quale sono riportate le informazioni relative ai corsi.
Le ATS e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potranno avere accesso alle informazioni disponibili sulla piattaforma ai fini delle attività di vigilanza e controllo.
I soggetti formatori inseriscono la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento, contenente l’elenco degli allievi e del calendario. Entra trenta giorni dalla conclusione di ciascun corso di formazione o di aggiornamento i soggetti daranno la comunicazione, sempre usando la piattaforma.
Anche i datori di lavoro sono tenuti a inserire i dati sulla piattaforma, erogando direttamente corsi di formazione o di aggiornamento per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, seguendo sempre l’Accordo Stato-Regioni.
Si ribadisce, inoltre, che la Giunta regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentito anche il Comitato, definirà le caratteristiche, i contenuti, le modalità e le tempistiche della piattaforma, includendo anche quelle relative al rilascio di attestati aventi le caratteristiche previste dall’Accordo Stato-Regioni.
Sanzioni e disposizioni finali
L’art. 4 disciplina le sanzioni da parte delle ATS lombarde, riprendendo i primi 4 commi:
- Comma 1: l’erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro, in mancanza dell’iscrizione nelle sezioni II e III dell’elenco regionale comporta a una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 30.000, nonché il divieto di iscrizione nell’elenco fino a 12 mesi.
- Comma 2: i soggetti formatori di cui all’art. 2, comma 2 dell’Accordo Stato-Regioni, i soggetti formatori di cui alle sezioni II e III dell’elenco regionale e i datori di lavoro, che non ottemperano nelle tempistiche e nelle modalità all’invio delle comunicazioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale incorrono a una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 per ogni corso di formazione o di aggiornamento.
- Comma 3: salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti formatori e i datori di lavoro che rilasciano attestati non generati dalla piattaforma informatica, subiranno in una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per ogni attestato.
- Comma 4: secondo l’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’iscrizione nell’elenco è revocata in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere sui requisiti richiesti. Trascorsi dodici mesi dalla revoca, il soggetto formatore può iscriversi nuovamente.
Le disposizioni presenti all’art. 2, comma 7, all’art. 3, commi 2 e 3, e all’art. 4, commi 1 e 4 verranno applicate trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Le disposizione di cui all’art. 4, commi 2 e 3, disciplinante le sanzioni, si applicheranno trascorsi sei mesi dalla data di attivazione della piattaforma.
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