Con l'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, al termine del periodo transitorio previsto…
News Regione Lombardia – Approvato Progetto di Legge su sicurezza e formazione sul lavoronovità

Nella seduta del 27 novembre 2025, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità il Progetto di Legge n. 132 in materia di “Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’art. 60 quater della Legge Regionale 33/2009.
Qual è l’obiettivo?
Lo scopo di questo progetto di legge è di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ottica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La presente legge reca le disposizioni relative ai corsi di formazione o di aggiornamento disciplinate dal D.lgs. 81/08.
Sempre in questa legge sono da ritenersi esclusi, in ambito di applicazione, i seguenti corsi di formazione o aggiornamento:
- I corsi riguardanti la prevenzione incendi disciplinata dall’art. 46 del d.lgs. 81/2008;
- I corsi abilitanti per la conduzione di generatori a vapore previsti dall’articolo 73-bis del D.lgs. 81/2008;
- I corsi in tema di formazione professionale per addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate dai lavori previsti dall’articolo 10, comma 2, lettera h), della Legge 27 marzo 1992, n. 257, disciplinante le Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto;
- I corsi con oggetto di disposizioni statali che non prevedano specifiche competenze regionali.
Quali sono i pilastri di questo progetto di legge?
La normativa si fonda sui seguenti punti principali:
Elenco regionale dei soggetti formatori: i fornitori di corsi devono dimostrare esperienza e competenze specifiche nel settore della sicurezza sul lavoro. Il presente elenco regionale dei soggetti formatori viene articolato nelle seguenti sezioni:
– Sezione I: relativa ai soggetti formatori istituzionali, come Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST), Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, POLIS Lombardia.
– Sezione II: relativa i soggetti formatori accreditati, ovvero soggetti formatori:
- con esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti;
- non soggetti a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
- non in oggetto di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al D.Lgs. 81/08.
– Sezione III: relativa ad altri soggetti formatori: ovvero soggetti formatori:
- con esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti;
- non in oggetto di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al D.Lgs. 81/08.
Utilizzo di piattaforma digitale e pubblica: ogni percorso formativo sarà registrato, monitorato e verificabile, con rilascio degli attestati finali e aggiornamento costante dei dati;
Applicazione delle sanzioni: eventuali introiti derivanti da violazioni saranno utilizzati per finanziare ulteriori iniziative formative, studi e ricerche sulla sicurezza sul lavoro;
Si prevede, inoltre, una clausola valutativa, con relazione biennale al Consiglio regionale sull’attuazione della normativa e sull’efficacia delle misure adottate.
Finalità della legge
Attraverso questo progetto di legge sarà possibile supportare i controlli ispettivi degli organi competenti, quali ATS regionali e Ispettorato Nazionale del Lavoro, assicurando la conformità dei corsi al D.Lgs. 81/2008 e al nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 Aprile 2025, seguendo anche le seguente disposizioni:
- Deliberazione n. XII/4499 del 3 giugno 2025, riguardante lo schema di “Protocollo d’Intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, avente come obiettivo il rafforzamento del sistema della formazione in materia di sicurezza, così da essere più tracciabile ed efficace per i rischi concreti in azienda.
- Deliberazione n. XII/4515 del 9 giugno 2025, che fornisce specifici indirizzi operativi per i soggetti formatori operanti nella Regione Lombardia. Nell’Allegato B recante “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Regione Lombardia” vengono introdotte disposizioni operative per i soggetti formatori accreditati direttamente alla Regione Lombardia. Le disposizioni dell’ Allegato B sono raccolte in vari punti e si riferiscono principalmente ad aspetti relativi all’organizzazione dei corsi di formazione:
- Comunicazione di inizio corso: gli enti di formazione devono inviare all’ATS competente per territorio la comunicazione di avvio corso almeno 10 giorni consecutivi prima dell’avvio;
- Comunicazione di fine corso: entro 30 giorni consecutivi dall’effettuazione delle verifiche finali, i soggetti formatori trasmettono all’ATS la comunicazione di fine corso;
- Rilascio degli attestati: i soggetti formatori emettono direttamente gli attestati di formazione o aggiornamento utilizzando i modelli forniti in allegato alla Deliberazione 4515/2025;
- Disposizione inerenti all’utilizzo della formazione a distanza: nel caso di corsi di formazione a distanza, che sia e-learning o videoconferenza sincrona, vanno trasmesse la comunicazione di inizio corso e quella di fine corso all’ATS in cui ricade la sede legale ovvero operativa del soggetto formatore accreditato Lombardia.
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