A seguito del Decreto-legge n. 159 del 2025 è stato introdotto, per la gestione della…
NEWS!!! Pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Legge 11 marzo 2026, n. 34novità

Il 23 marzo 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 34, recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”.
Il provvedimento legislativo, composto da 26 articoli, introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, su vari profili:
- Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile (smartworking);
- Attrezzature di lavoro, verifiche periodiche ed esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali;
- Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni (CIG), nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole.
La presente Legge, inoltre, entrerà in vigore il 7 aprile 2026.
Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile
L’art. 11 della Legge n. 34 introduce un nuovo comma, il 7-bis, all’art. 3 del D.lgs. 81/08, attraverso cui verranno disciplinati per la prima volta gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro per l’attività di smartworking, specialmente per gli ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro stesso. In particolare, il datore di lavoro avrà l’obbligo di consegnare, al lavoratore interessato e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale vengono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. In caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di informativa annua, verrà introdotta una sanzione penale.
Attrezzature di lavoro e verifiche periodiche
L’art. 12 della Legge n. 34 interviene sull’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, il quale elenca le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche. Il presente articolo inserisce anche le Piattaforme Mobili Elevabili (PLE) e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto tra le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica ai fini della sicurezza. La disposizione legislativa, inoltre, indica che la verifica delle attrezzature interessate avvenga con cadenza triennale.
Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali
L’art. 9 della Legge n. 34 dispone l’esonero dell’assicurazione obbligatoria per i carelli elevatori, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, e gli altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone non accessibili al pubblico: nelle stazioni ferroviarie, nelle aree portuali e in quelle aeroportuali. Con il presente articolo, sono stati inseriti due nuovi commi, art. 1-bis e art. 1-ter, all’art. 122-bis del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private).
Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni (CIG), nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole
L’art. 10 della Legge n. 34 modifica l’art. 30 del D.lgs. 81/08, inserendo l’art. 5-ter che pone la seguente disposizione: viene integrata la disciplina sui modelli di organizzazione e di gestione, in materia di sicurezza sul lavoro, volti ad escludere la cd. Responsabilità amministrativa dell’impresa, connessa ad alcuni reati. Difatti, si prevede l’elaborazione, da parte dell’INAIL, di modelli semplificati per le micro, piccole e medie imprese e il supporto dell’INAIL alle stesse imprese nell’attuazione di tali modelli.
Viene presentata un’importante novità anche per la formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni (CIG): all’art. 37, comma 4 del D.lgs. 81/08 è stata aggiunta la lettera “b-bis”, la quale prevede la possibilità di erogare la formazione ai lavoratori anche durante i periodi di CIG, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro.
Inoltre, è stato oggetto di modifica anche il comma 5 dell’art. 37, riguardante le modalità di erogazione dell’addestramento: potrà essere effettuato mediante l’uso di tecnologie moderne di simulazione in ambiente reale o virtuale.
L’art. 10 prevede anche che i datori di lavoro agricoli e i lavoratori autonomi agricoli possano provvedere in via diretta all’iscrizione all’INPS per eventuali modifiche o per cessione dell’attività, invece che utilizzare il sistema di comunicazione unica al registro delle imprese.
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