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NEWS!!! Pubblicata la Circolare n. 674/2026 sulla prevenzione incendi nei bar e ristorantinovità

Il 15 gennaio 2026 il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha pubblicato la circolare n. 674, recante nuovi indirizzi operativi per l’applicazione della normativa di prevenzione incendi nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande e nei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.
Qual è l’obiettivo?
Con questa circolare si pone l’obiettivo di applicare in maniera più uniforme le norme antincendio su tutto il territorio nazionale, assistendo le imprese e i professionisti a comprendere correttamente le attività di prevenzione incendio.
Che differenze ci sono tra bar, ristoranti e locali di spettacolo?
Ai fini della prevenzione incendi, la circolare ci fornisce una distinzione tra le attività di somministrazione di alimenti e bevande, come ad esempio bar e ristoranti, e le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, ad esempio discoteche e sale da ballo. Infatti, non tutti i locali aperti al pubblico in presenza di intrattenimento e spettacoli rientrano automaticamente nella stessa categoria normativa: la loro classificazione ha obblighi differenti sulla sicurezza antincendio.
Bar e ristoranti: che cosa cambia?
Seguendo le linee guida della circolare n. 674, bar e ristoranti non sono soggetti agli adempimenti antincendio delineati dal D.P.R. 151/2011, poiché non compresi nell’Allegato I.
Tuttavia, gli obblighi di prevenzione incendio si applicano:
- Se il locale è inserito in una struttura già soggetta a regole tecniche di prevenzione incendi (es. un centro commerciale);
- Se il locale dispone di impianti di produzione di calore con potenza termica utile superiore a 116 kW.
In questi casi specifici si applicano gli adempimenti antincendio, indipendentemente se si tratta di un bar o di un ristorante.
Capienza e affollamento
Si precisa che nell’Allegato I presente nel D.M. 3 settembre 2021 viene definito come “affollamento” tutti gli occupanti, ovvero tutte le persone presenti nell’attività, includendo clienti, visitatori, e utenti ai fini della valutazione del rischio incendio e delle procedure di emergenza.
Nella circolare viene data attenzione anche per i fattori di capienza e affollamento, sia per i clienti sia per i lavoratori: quando l’affollamento supera le 50 persone, scatta l’obbligatorietà di considerare il Piano di Emergenza e di Evacuazione, secondo i criteri delineati dal D.M. 2 settembre 2021 e dalle normative del Testo Unico 81/2008. Inoltre questo obbligo si ha anche nei seguenti casi:
- Nei luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- Nei luoghi di lavoro incluso nell’Allegato I al D.P.R. 1°agosto 2011, n. 151.
Attività di intrattenimento e trasformazione dei locali
La circolare precisa se in un locale, la musica dal vivo e il karaoke restano attività accessoria rispetto alla somministrazione di cibo e bevande, l’attività continuerà ad essere inquadra come bar o ristorante.
In caso contrario, se l’intrattenimento diventa un’attività prevalente oppure vi sono modifiche sostanziali del locale, come ad esempio l’installazione di impianti e assetti), la presente circolare segnala la necessità di riesaminare l’inquadramento complessivo dell’attività. Di conseguenza, il locale può essere assoggettato come un ambiente di intrattenimento e pubblico spettacolo, come discoteche e sale da ballo, applicando gli artt. 68 e 80 TULPS e le regole tecniche dei locali di pubblico spettacolo disciplinate nel D.M. 19 agosto 1996 oppure il RTV V.15 del Codice.
Addetti al servizio antincendio.
Viene richiamata l’attenzione anche sul ruolo degli addetti al servizio antincendio, la cui designazione, formazione e presenza in termini numerici deve risultare coerente con la pianificazione di emergenza e con un ipotetico scenario di incendio nell’attività, come stabilito dall’articolo 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs 81 del 2008 e dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Interno 2 settembre 2021.
Queste figure, oltre a svolgere funzioni operative connesse all’utilizzo dei presidi antincendio, sono chiamate ad assicurare il corretto esercizio, la gestione dell’emergenza, la salvaguardia degli occupanti e azioni preventive volte a contrastare i comportamenti degli avventori, quali l’accensione di fiamme libere e il mancato rispetto del divieto di fumo, suscettibili sull’innesco di un incendio.
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