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NEWS!!! Convertito in Legge il Decreto-legge, n. 159novità 

Martello di legno e base, simbolo di legge e giustizia. Oggetto legale.

Il Decreto-Legge n. 159, recante le “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, è stato convertito in legge, con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, entrando in vigore il giorno successivo.

 

Le modifiche introdotte in fase di conversione

Di seguito verrà effettuata una panoramica delle modifiche e delle innovazioni riportate dal Decreto-legge 159/2025 alla legge 198/2025.

 

La formazione della sicurezza

In fase di conversione è stato inserito l’art. 1-bis, il quale disciplina il “Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”. In sostanza, la formazione sulla sicurezza, e l’eventuale addestramento specifico, deve concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione (ovvero dall’avvio della prestazione presso l’utilizzatore). Se il rapporto è in somministrazione di lavoro, il termine dei 30 giorni decorre dall’inizio dell’utilizzazione e non dalla stipula del contratto con l’agenzia.

 

Cantieri: badge e patente a crediti

Per quanto riguarda i cantieri, l’aggiornamento dell’art. 3 sulle “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e di patente a crediti si prevede:

  • Introduzione del badge, o tessera di riconoscimento, in formato digitale per tutti quei lavoratori impiegati in appalti e subappalti;
  • In fase di conversione si è precisato che l’art. 55, comma 5, lettera i) del D.lgs. 81/08 si applica a ulteriori ambiti individuati dal decreto ministeriale;
  • Per quanto riguarda la patente a crediti, sono stati previsti degli aggiornamenti nel capoverso 7-bis: il riferimento è ai “numeri 21 e 24”, e non solo 21, e la decurtazione è prevista “a seguito della notificazione del verbale”. Viene previsto, inoltre, che al comma 9, siano considerate anche le risultanze dei verbali notificati, di cui al comma 7-bis.

 

Prevenzione e formazione

In sede di conversione del Decreto-legge n.159, sono state apportate delle modifiche all’art. 5:

  • È stata prevista una sostituzione dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 81/08 sulle scale verticali permanenti, prevedendo l’obbligo di sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto, previste all’art. 115, oppure gabbie di sicurezza. Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, l’efficacia delle nuove disposizioni sarà a partire dal 1 febbraio 2026;
  • È stato previsto che, con regolamento adottato con DPCM, siano indicate le modalità di applicazione del decreto rispetto all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

 

Tracciamento dei mancati infortuni

La legge n. 198 ha confermato l’utilizzo delle linee guida sul tracciamento e le analisi dei mancati infortuni (art.15). In sede di conversione è stato precisato che le linee guida sono adottate considerando le procedure dell’INAIL. Inoltre, queste linee guida sono rivolte alle imprese con più di 15 dipendenti e che vanno adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

Protezione civile

  • La legge n. 198 ha confermato l’introduzione delle disposizioni dedicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile.
  • Nella fase di conversione si è precisato l’ambito di applicabilità, includendo i gruppi comunali, intercomunali e provinciali.
  • Sono stati aggiunti commi che disciplinano specificatamente il profilo delle sanzioni: secondo gli obblighi dei relativi articoli, gli artt. 55, 56 e 59 del D.Lgs. 81/08 non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile.

 

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