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NEWS!!! Cantieri – Decreto-legge n. 159novità 

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Il 31 ottobre 2025 è entrato in vigore il Decreto-legge n. 159 che disciplina le “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Il presente decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento, altrimenti perderà la sua efficacia retroattivamente.

In questo decreto-legge vengono analizzati diversi argomenti, in particolare all’art. 3 vengono trattate le “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti”.

 

Quali sono le novità per i cantieri?

  • L’Ispettorato del Lavoro, nella sua attività di vigilanza, rafforzerà i controlli nei confronti delle imprese in subappalto, pubblico o privato.
  • Viene introdotta la tessera di riconoscimento elettronica obbligatoria, dotata di un codice univoco anticontraffazione, per tutti quei lavoratori operanti in cantieri edili, nonché negli ambiti di attività a rischio più elevato. Inoltre, la tessera digitale, utilizzata come badge identificativo del dipendente, sarà collegata al SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) e verrà generata automaticamente e precompilata per i lavoratori assunti tramite questa piattaforma.
  • Si prevede una modifica per la notifica preliminare, in quanto dovranno essere incluse le indicazioni delle imprese in subappalto.
  • Per quanto la riguarda la patente a crediti, con questo decreto le sanzioni saranno più dure ed è prevista una rigidità per la decurtazione dei punti. Nel Testo Unico 81 del 2008 verrà specificato che la decurtazione dei crediti avverrà nell’atto di notificazione del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza (D.Lgs. 81/08, art. 27, comma 7-bis).

In mancanza della patente, la sanzione amministrativa da “non inferiore a euro 6000” passerà a “non inferiore a euro 12000” (D.Lgs. 81/08, art. 27, comma 8).

Dal 1°gennaio 2026 saranno effettuate le decurtazioni alla patente a crediti secondo le nuove modiche apportate all’Allegato I-bis. In relazione agli illeciti commessi prima di questa data si continuerà ad applicare la decurtazione presente sempre nell’Allegato citato precedentemente.

 

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