A Settembre 2024 è stato pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nuova edizione del “Decreto Legislativo…
Cos’è la movimentazione manuale dei carichi (MMC)?
Secondo l’articolo 167, comma 2 del D.Lgs. 81/08 per movimentazione manuale dei carichi si intendono tutte “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori”. Queste operazioni, tra cui sollevare, deporre, spingere, tirare, portare, spostare un carico, per le loro caratteristiche, comportano una serie di rischi per l’operatore. Si tratta di patologie da sovraccarico biomeccanico che interessano le strutture osteoarticolari (con particolare riferimento alla zona dorso-lombare), muscolo-tendinee e nervo vascolari.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori e, nel caso di impossibilità, dovrà fornire loro gli strumenti e/o i mezzi adeguati per di ridurre il rischio delle patologie correlate (art. 168, commi 1 e 2 ).
Il datore di lavoro dovrà, inoltre, organizzare i luoghi di lavoro in modo tale che la movimentazione si possa condurre in sicurezza tenendo conto, secondo quanto previsto dall’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08, di diversi fattori:
- Caratteristiche del carico: non deve essere troppo pesante, ingombrante o difficile da afferrare, stabile in modo da evitare spostamenti improvvisi. Collocato in modo da essere manovrato ad una certa distanza dal tronco senza comportare lesioni all’operatore;
- Sforzo fisico richiesto: non deve essere eccessivo per evitare il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico. Il movimento deve essere compiuto con il corpo in posizione stabile, senza movimenti bruschi ed evitando torsioni del busto;
- Caratteristiche dell’ambiente di lavoro: lo spazio di lavoro deve essere sufficientemente libero, soprattutto, quello verticale, in modo da permettere una movimentazione in sicurezza dei carichi. Il pavimento e i piani di lavoro non devono presentare dislivelli ed essere il più possibile stabili. La temperatura, l’umidità e la ventilazione devono essere adeguate alle attività svolte;
- Esigenze connesse all’attività: tra le operazioni che possono comportare un aumento del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico si considerano sforzi fisici troppo frequenti o troppo prolungati, periodi di recupero insufficienti, distanze di movimentazione troppo grandi e un ritmo di processo che non può essere adeguato alle esigenze del lavoratore;
- Fattori individuali di rischio: tra questi sono presi in considerazione l’inidoneità fisica, l’inadeguata formazione e/o addestramento ricevuto, l’utilizzo di vestiario o oggetti personali portati dal lavoratore che sono inadeguati per la mansione svolta.
Il datore di lavoro deve fornire un’adeguata informazione e formazione relativamente al peso e alle caratteristiche dei carichi movimentati e ai rischi connessi a tale attività (art. 169, commi 1 e 2).
Quali sanzioni sono previste?
Secondo l’art. 170 “Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
- Con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.000 € a 10.000 € per violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2;
- Con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.000 € a 4.500 € per la violazione dell’articolo 169, comma 1”
Non sono previste sanzioni a carico del preposto.
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