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LINEE VITAnovità 

LINEE VITA 1

La linea vita è un sistema di ancoraggio posto sulla copertura di un edificio progettato per garantire la sicurezza dei lavoratori che svolgono lavori in quota.

Il loro scopo è consentire ai lavoratori, che operano sulla copertura, di agganciarsi in modo sicuro con i propri DPI (imbracature, cordini e moschettoni), in modo tale da poter lavorare in sicurezza e avere maggior libertà di movimento evitando il rischio di caduta dall’alto in caso di scivolamento o perdita di conoscenza.

 

Normative di riferimento

Le linee vita sono molteplici ed ognuna è caratterizzata da diverse specifiche tecniche. In base al contesto, al tipo di interventi da effettuare e ai materiali utilizzati, le linee vita possono essere rigide o flessibili, o ancora possono essere provvisorie e quindi rimosse una volta terminati i lavori o contrariamente essere permanenti.

La norma tecnica UNI EN 795 individua 5 macro-categorie di linee vita :

  • linea vita tipo A: ha uno o più punti di ancoraggio stazionari;
  • linea vita tipo B: ha molteplici punti di ancoraggio provvisori portatili;
  • linea vita tipo C: gli ancoraggi hanno linee orizzontali flessibili;
  • linea vita tipo D: gli ancoraggi hanno linee orizzontali rigide;
  • linea vita tipo E: gli ancoraggi sono a corpo morto, utili su spazi piani.

La normativa italiana affianca la UNI EN 795 con la UNI 11578:2015 (Requisiti e metodi di prova per dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente) e con la UNI 11560:2022 (Sistemi di ancoraggio permanente in copertura – Guida per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione).

L’obbligo delle linee vita è regolamentato da singole leggi regionali che impongono l’installazione sulle nuove costruzioni o sugli interventi di ristrutturazione.

Il D.Lgs. 81/08 non prevede in modo specifico l’obbligo di installazione di linee vita sulle coperture, ma obbliga i lavoratori in quota, ossia quelli che lavorano ad un’altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, ad operare in sicurezza contro le cadute dall’alto.

Gli articoli di riferimento sono, l’art. 111 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – “Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota” e l’art. 115 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”.

 

Formazione per lavori in quota

I lavoratori in quota oltre ad essere esposti al rischio di caduta dall’alto, con possibile infortunio grave o morte, vengono esposti ad altre possibili casistiche, quali l’effetto pendolo (urto contro ostacoli) oppure sospensione inerte del corpo (dopo una caduta, rimane appeso senza la possibilità di muoversi).

Per le attività che includono lavori in quota è richiesto il corretto utilizzo dei DPI di III categoria, per i quali è obbligatoria la formazione e l’addestramento.

Il corso è fondamentale, non solo per rispettare gli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza, ma anche per consentire ai lavoratori di apprendere (sia a livello teorico che pratico) le misure più efficaci per operare in modo sicuro.

 

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