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Linee guida SNPA per la classificazione dei rifiuti

Linee guida SNPA per la classificazione dei rifiuti 1

Cosa sono i rifiuti

L’art.183, comma 1 lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. definisce “rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.

È in capo al “produttore di rifiuti” ovvero al “soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)” l’obbligo di classificazione del rifiuto.

Le Linee Guida

Il D.Lgs. 152/2006 all’articolo 184, comma 5 definisce che “la corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale…”.

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) pertanto con delibera n. 105/2021 ha approvato il documento “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” redatte dal gruppo di lavoro Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) ed ISPRA.

Tali Linee Guida sono pertanto un riferimento vincolante ai fini della corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti che deve essere effettuata dal produttore.

Vengono riportate in modo schematico le fasi da seguire per l’individuazione del codice CER e della valutazione di pericolo del rifiuto fornendo, solo a titolo esemplificativo, degli esempi applicativi.

Chiarimenti del MiTE

A seguito di numerosi quesiti ricevuti da ISPRA a decorrere dalla data di pubblicazione delle Linee Guida il Ministero della Transizione Ecologica in data 17 ottobre 2022 ha emanato la circolare n. 128108 al fine di fornire chiarimenti applicativi delle suddette Linee Guida.

Si riportano di seguito in breve gli argomenti trattati:

  1. Gerarchia delle fonti: le linee guida seppur approvate con decreto direttoriale sono state adottate sulla base di esplicita previsione di legge statale (art.184, comma 5 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) pertanto assumono forza formale assimilabile a quella di legge. Tutto ciò emanato in precedenza se non in contrasto rimane in corso di validità.
  2. Relazione tecnica, giudizio di classificazione e relativa forma: la forma della documentazione non è vincolante, risulta importante una documentazione esaustiva di immediata consultazione al fine di rendere evidente il processo decisionale adottato dal produttore.
  3. Analisi merceologiche/schede/manuali prodotto: la classificazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche può essere effettuata sulla base delle informazioni fornite dai produttori dell’apparecchiatura stessa.
  4. Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione: tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta identificazione e ricerca delle sostanze pertinenti.
  5. Parametri analitici pertinenti: il soggetto che attua le varie fasi del processo di classificazione (piano di campionamento, campionamento, analisi, giudizio…) può non essere unico purché il processo decisionale attuato sia evidente.
  6. Rifiuti da attività di costruzione e demolizione: l’attività non può essere generalizzata ma va valutata caso per caso.
  7. Rifiuti urbani, relazione tecnica e giudizio di classificazione: ai rifiuto del capito 20 con codice a specchio non si applicano le modalità operative delle linee guida.
  8. Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico: i chiarimenti riguardano i rifiuti derivanti dal trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati.
  9. Classificazione imballaggi: la presenza di tracce di contenuto purché non pericoloso non pregiudicano la classificazione dell’imballaggio stesso.
  10. Chiarimenti su classificazione HP14: l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 deve essere effettuata a valle sia della valutazione sulla tossicità cronica che della tossicità acuta, effettuando la classificazione a seguito della valutazione più rigorosa.
  11. Chiarimenti su classificazione HP3: segnalato errore al paragrafo 4.3.3 delle linee guida.
  12. Chiarimenti su pentaclorofenolo: paragrafo 4.1.6 delle linee guida: per gli inquinanti di cui al regolamento 2019/1021/UE non presenti nella decisione 2000/532/UE si applica il valore limite di cui all.III della direttiva 2008/98/CE.
  13. Normativa Seveso: i criteri previsti ai fini della classificazione dei rifiuti non sono del tutto sovrapponibili ai criteri CLP. Non esiste, infatti, una trasposizione diretta e univoca tra le caratteristiche di pericolo HP e le categorie Seveso. La valutazione deve essere quindi effettuata caso per caso, anche per i rifiuti non pericolosi, facendo riferimento alle specifiche disposizioni normative.
  14. Rappresentatività dei campionamenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani: i rifiuti urbani non rientrano nella linea guida
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