Gli allegati I e II del D.M. 59 del 4 aprile 2023 contengono, rispettivamente, i…
Linee guida del D.Lgs. 102/2020
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 i gestori degli stabilimenti dovranno inviare, ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, all’autorità competente, una relazione nella quale vengono analizzate le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, da cui originano le emissioni.
Per gli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. 102/2020 (28 agosto 2020), la prima relazione dovrà essere inviata entro il 28 agosto 2021.
La Regione Lombardia, con la d.g.r. del 7 giugno 2021 – n. XI/4837, ha pubblicato le linee guida regionali, con l’obiettivo di fornire utili indicazioni ai gestori degli impianti per l’applicazione degli adempimenti previsti dall’articolo 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006.
Di seguito si riportano i punti approfonditi nella linea guida di Regione Lombardia.
- Chiarire quali siano le sostanze/miscele che devono essere oggetto di indagine, sulla base del combinato disposto dell’art. 271 c.7bis e dei Regolamenti (CE) n. 1272/2008 (cosiddetto CLP) e n. 1907/2006 (cosiddetto REACH), citato nello stesso comma, e che individuano in modo puntuale i criteri di classificazione o identificazione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità (cd. SVHC).
- Chiarire il campo di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 271 c.7bis, alla luce anche di quanto stabilito al punto precedente e di quanto già previsto dalla normativa ambientale.
- Fornire alcuni criteri utili a valutare la ‘fattibilità tecnico-economica’ degli interventi conseguenti alla sostituzione delle sostanze/miscele oggetto di indagine, in particolare sulla base del principio della “significatività” delle emissioni delle sostanze di cui alla successiva tabella 1.
- Delineare una procedura che consenta di adempiere alle disposizioni di cui all’art. 271 c.7bis attraverso una serie fasi di indagine consequenziali al fine di garantire adeguati livelli di uniformità e proporzionalità ai processi valutativi.
Quali sostanze devono essere considerate nella relazione?
La valutazione dovrà riguardare le materie prime utilizzate nei cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione, utilizzate con quantitativi superiori ai 10 kg/anno.
La tabella 1 della d.g.r. XI/4837, fornisce un elenco delle sostanze oggetto di indagine:
- Sostanze/miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene:
- H340 – Può provocare alterazioni genetiche.
- H350 – Può provocare il cancro.
- H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H350i – Può provocare il cancro se inalato.
- H360F – Può nuocere alla fertilità.
- H360D – Può nuocere al feto.
- H360FD – Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H360Fd – Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
- H360Df – Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata: si possono ricondurre alle sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT) o molto Persistenti, molto Bioaccumulabili (vPvB), come definite secondo i criteri dell’Allegato XIII del Reg. REACH come Persistenti, Bioaccumulabili. Si può ragionevolmente ritenere che tali sostanze rientrino già tra quelle ‘estremamente preoccupanti’.
- Sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH): le sostanze (“SVHC”) sono singolarmente identificate ai sensi dell’art. 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Il loro elenco viene periodicamente aggiornato dall’ECHA (European Chemical Agency).
L’approccio così delineato implica che il livello di approfondimento dell’analisi svolta al fine di valutare la fattibilità tecnico-economica di sostituire le sostanze/miscele più pericolose utilizzate e i relativi tempi di intervento può tenere conto anche degli effetti ambientali generati dall’utilizzo delle sostanze/miscele oggetto di indagine; tanto più l’impatto ambientale risulta “significativo”, tanto più si rende necessaria un’analisi approfondita finalizzata a valutare, sulla base della disponibilità di alternative, gli eventuali rischi connessi e la fattibilità tecnica ed economica degli interventi che implicano la sostituzione delle predette sostanze/miscele.
Come valuto la significatività delle emissioni?
La presenza nel ciclo produttivo di eventuali materie prime, con le caratteristiche riportate nella tabella 1 della d.g.r. XI/4837, utilizzate in quantità non significativa, riduce la fattibilità tecnico/economica di interventi invasivi o complessi sul ciclo produttivo.
Una sostanza/miscela può essere considerata non significativa quanto il flusso emissivo, valutato sulla base di dati analitici, non supera il valore di soglia riportato al punto 1 del sub allegato 1A della d.g.r. XI/4837.
Quali aspetti considero per la fattibilità tecnico/economica?
La d.g.r. XI/4837 riporta, a titolo indicativo, gli aspetti che dovranno essere considerati nella valutazione tecnico/economica, tra cui:
- la possibilità tecnica di introdurre una modifica, utilizzando sostanze diverse o attuando una diversa tecnologia di processo;
- gli impatti economici degli interventi (es. costi approvvigionamento, costi impiantistici);
- le tempistiche necessarie alla realizzazione degli interventi tenendo conto della sostenibilità economica: la sostituzione delle sostanze/miscele potrà avvenire secondo un cronoprogramma definito dal Gestore nell’ambito della relazione in funzione della piena disponibilità di sostanze/miscele alternative o della necessità di apportare eventuali accorgimenti di tipo impiantistico;
- i potenziali benefici – anche economici o gestionali – derivanti dall’utilizzo di sostanze meno pericolose (es. possibilità di cambiare o dismettere sistemi di abbattimento; riduzione degli oneri derivanti da procedure/analisi connesse all’utilizzo di sostanze pericolose; ecc).
Entro quanto bisogna inviare la relazione?
La relazione dovrà essere trasmessa alla Provincia/Città metropolitana di Milano:
- entro il 28 agosto 2021 nel caso di stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. 102/2020 (28 agosto 2020);
- ogni cinque anni, a decorrere dall’ultima relazione trasmessa o dalla data di rilascio o rinnovo dell’autorizzazione;
- nel caso di una modifica in senso “peggiorativo” della classificazione delle sostanze/miscele utilizzate nel ciclo produttivo, entro tre anni dalla modifica della classificazione e contestualmente ad una istanza/comunicazione di modifica dell’autorizzazione da presentare tenendo conto di quanto previsto dalla dgr 7576/2017.
Sulla base di quanto trasmesso, l’Autorità Competente, potrà richiedere chiarimenti o approfondimenti al Gestore.
In caso di omessa presentazione della relazioni, si applica la sanzione prevista dell’articolo 279, comma 3 del decreto legislativo 152 del 2006.
Fermo restando la necessità di trasmettere la relazione in esito all’analisi della disponibilità di alternative nei tempi previsti dal D.L. 102/2020 (28 agosto 2021), è facoltà del gestore di chiedere una proroga, non superiore ai 90 giorni, al fine di completare la relazione con gli esiti delle ulteriori indagini.
Per ulteriori informazioni e supporto alla stesura della relazione prevista nel decreto legislativo 102/2020 contattaci.