Il Decreto-legge n. 159, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, riguarda le “Misure urgenti…
Le tipologie di visite mediche nella sorveglianza sanitarianovità

La «sorveglianza sanitaria» viene definita dal D.lgs 81/2008 come ”l’ insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
La sorveglianza sanitaria è pianificata dal Medico Competente che, in funzione dei rischi specifici riportati nel DVR, redige protocolli sanitari nei quali vengono riportati gli accertamenti sanitari necessari e la periodicità della visita medica.
La normativa riporta diverse tipologie di visite mediche:
- preventiva, anche in fase preassuntiva;
- periodica;
- su richiesta del lavoratore;
- per cambio della mansione;
- alla cessazione del rapporto di lavoro;
- dopo l’assenza > 60 giorni per motivi di malattia;
La visita medica preventiva, può essere effettuata anche in fase preassuntiva, cioè prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è “intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica”. La normativa riporta che il medico competente, in sede di visita preventiva, deve tener conto dei referti degli esami clinici e biologici e delle indagini diagnostiche già effettuati dal lavoratore in precedenza e risultanti nella cartella clinica e di rischio in possesso del lavoratore stesso.
La visita medica periodica permette il controllo dello stato di salute dei lavoratori e si conclude con l’emissione del giudizio di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente. La periodicità è stabilità dal medico competente.
La visita medica su richiesta del lavoratore “, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”;
La visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro viene effettuata solo in alcuni casi specifici, riportati nella normativa vigente
La visita medica da effettuarsi prima della ripresa del lavoro, qualora l’assenza sia giustificata per motivi di salute con durata superiore ai sessanta giorni continuativi ha subito recentemente una modifica dal punto di vista normativo. Infatti, tale visita viene effettuata qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente per verificare l’idoneità alla mansione. Il medico competente potrebbe ritenere non necessario procedere alla visita ma, in qualunque caso, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
La visita medica da effettuare nei casi di ragionevole sospetto di assunzione di alcol e di stupefacenti, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni (tipologia di visita inserita con il Decreto Legislativo n. 159 del 31 Ottobre 2025).
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare gli stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Le visite mediche, che comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, sono a cura e spese del datore di lavoro.
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