È stato recentemente pubblicato un documento elaborato da INAIL riportante delle linee guida sulla stesura…
Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): cosa sono?Novità
Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): cosa sono?
Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV) sono tra i materiali più utilizzati in seguito al divieto di utilizzo dell’amianto; questo grazie alle loro particolari proprietà tecnologiche. Soprattutto per l’isolamento termico e acustico e per la loro ininfiammabilità hanno trovato grande impiego nel settore dell’edilizia, della produzione di plastica e di tessuti.
Le FAV sono una categoria di fibre a base di silicio che contengono quote variabili di ossidi inorganici. Le Fibre Artificiali Vetrose si suddividono in: Filamento (Fibre di vetro a filamento continuo) e Lane (lana di vetro, lana di roccia, lana di scoria,fibre ceramiche refrattarie e lane di nuova generazione).
Chi risulta esposto alle FAV?
Essendo molto utilizzate per le loro caratteristiche di isolamento termico e acustico e per la protezione contro gli incendi, la loro presenza è molto diffusa all’interno degli edifici (tetto, pareti, controsoffitti, condutture, impianti di ventilazione e condizionamento dell’aria, …); pertanto chi lavora nel campo dell’edilizia, nella manutenzione degli edifici, nella rimozione o installazione di isolamenti potrebbe risultare esposto alle FAV.
Il contatto con le fibre può avvenire durante la rimozione o installazione per contatto tra pelle e prodotto o per inalazione della polvere dispersa nell’aria.
Cosa fare in presenza di FAV?
In presenza di materiali realizzati con Fibre Artificiali Vetrose, prima di effettuarne la rimozione, è sempre opportuno eseguire un’indagine in modo da poter svolgere delle analisi su un campione di materiale ed accertare la classificazione delle fibre in relazione alle loro caratteristiche di pericolo.
In base alle dimensioni delle fibre si avrà un’indicazione sulla pericolosità o meno del materiale: più la fibra è di piccole dimensioni, più riesce a permeare all’interno dell’apparato respiratorio andando a produrre i suoi effetti tossici; in questo caso viene classificata come cancerogena.
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Nel caso i lavoratori siano esposti al rischio FAV, il datore di lavoro, come indicato nel Titolo IX del D.Lgs. 81/08 deve fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie a ridurre gli effetti dell’esposizione alle FAV, fornendo anche adeguati dispositivi di protezione individuale.
Quando si è in presenza di lane minerali (FAV), come indicato nel Capo I del suddetto Titolo IX, il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione del rischio e adottare le adeguate misure preventive.
Nel caso di presenza di fibre ceramiche refrattarie (FCR) invece, ricade nel Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni. Anche in questo caso dovrà essere effettuata la valutazione del rischio e andranno messe in atto le idonee procedure di prevenzione e protezione (ad esempio, sostituzione del materiale, ove possibile, o adozione di un sistema chiuso al fine di ridurre il livello di esposizione). Inoltre, come previsto all’art. 242 del Capo II del Titolo IX, è sempre obbligatoria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a FCR.
Come gestire i rifiuti contenenti fibre minerali?
Come indicato nella Conferenza Stato-Regioni 10 novembre 2016. Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante le Fibre artificiali vetrose (FAV): Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute, aggiornamento 2016, “tutti i materiali di scarto contenenti Fibre minerali, compresi i DPI usati, nel momento della loro formazione, devono essere raccolti con cura e confezionati in modo tale da evitare la dispersione delle fibre nell’aria. Le confezioni devono poi essere munite di etichettatura idonea a segnalarne la natura e la eventuale pericolosità. I rifiuti confezionati ed etichettati, in attesa dello smaltimento, devono essere collocati in deposito temporaneo all’interno del cantiere o della sede aziendale, in apposita area, adeguatamente segnalata.”
Il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. identifica le disposizioni alle quali ci si deve attenere per la corretta gestione dei rifiuti prodotti.
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