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LAVORATORI IN DISTACCOnovità 

LAVORATORI IN DISTACCO 1

Cosa si intende per distacco?

L’art. 30 del D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276, al comma 1 definisce in questo modo il distacco:” L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.”

Definizioni

Distaccante è il datore di lavoro che, temporaneamente, affida uno o più lavoratori ad un altro datore di lavoro.

Distaccatario è il soggetto a cui vengono affidati, temporaneamente, dei lavoratori.

Lavoratore distaccato è il soggetto che, temporaneamente, mette a disposizione di un altro datore di lavoro la sua competenza.

Quali sono le condizioni per parlare di distacco?

Il distacco, come precedentemente detto, è regolamentato dalla Legge Biagi e deve rispettare le seguenti condizioni:

  • Deve esserci un valido motivo per cui viene distaccato un lavoratore; può semplicemente essere un vantaggio economico per entrambi i datori di lavoro;
  • Il distacco deve avvenire per un periodo temporaneo, nel senso che non lavorerà in modo definitivo per il distaccatario ma che tornerà a lavorare, una volta terminato il distacco, per il suo datore di lavoro (distaccante);
  • La titolarità economica del rapporto di lavoro resta in capo al distaccante; il controllo direttivo e di organizzazione del lavoro rimane in capo al distaccatario.

Il datore di lavoro distaccante deve comunicare al centro per l’impiego provinciale il distacco del lavoratore presso il nuovo distaccatario; in caso contrario l’omissione verrà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Non è necessario l’assenso preventivo del lavoratore che verrà distaccato, perché esegue la sua prestazione altrove in osservanza del dovere di obbedienza di cui all’art. 2104 c.c.; nel caso in cui tale distacco comporti un mutamento delle mansioni, allora dovrà essere necessario l’assenso da parte del lavoratore interessato.

A chi spettano gli obblighi di sicurezza sul lavoro in caso di distacco

Al comma 6 dell’articolo 3 del D.Lgs 81/08 viene riportato quanto segue; “Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità’ nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.”

Pertanto, gli oneri economici per la prevenzione e protezione derivanti da visite mediche e esami specialistici per il lavoratore, i dispositivi di protezione personali sono a carico del datore di lavoro distaccatario, mentre le spese per formazione e informazione al lavoratore relativamente ai rischi presenti nel luogo di lavoro in cui andrà ad operare in distacco saranno a carico del datore di lavoro distaccante.

 

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