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La registrazione delle sostanze chimiche (REACH)

La registrazione delle sostanze chimiche (REACH) 1

La registrazione delle sostanze chimiche riguarda principalmente chi ne produce o importa una o più tonnellate ed ha l’obbligo di registrarle nella banca dati REACH il cui acronimo (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa riferimento alla valutazione, autorizzazione, restrizione e registrazione delle sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio Economico Europeo, denominato SEE (Unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Cos’è il REACH?

Il Regolamento (CE) n.1907/2006, denominato REACH, è una normativa definita ad assicurare un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente, al tempo stesso, mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica. Tale regolamento introduce la responsabilità delle industrie di gestire i rischi delle sostanze chimiche e di fornire informazioni sulla sicurezza delle sostanze prodotte, obbligando le stesse a trasmettere i dati all’Agenzia Europea per le sostanze Chimiche (ECHA).  Le sostanze non registrate non possono essere commercializzate, utilizzate e/o prodotte.

Dall’entrata in vigore del regolamento REACH ad oggi sono stati pubblicati numerosi regolamenti integrativi dello stesso, si tratta dunque di una normativa in continua evoluzione.

Uno degli ultimi pubblicati è il Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 che ha modificato l’allegato XVII del regolamento REACH.

Come funziona il REACH?

Il Regolamento definisce le norme per la commercializzazione delle sostanze e delle miscele chimiche per far sì che le informazioni sulla proprietà, i rischi connessi all’esposizione e le misure di sicurezza da applicare siano facilmente reperibili. I processi principali che caratterizzano il regolamento sono quattro, nello specifico :

  1. Registrazione delle sostanze (Titolo II): da effettuarsi per quantitativi di sostanze o miscele chimiche pari o superiori ad una tonnellata per anno a cura dei fabbricanti e/o degli importatori;
  2. Valutazione (Titolo VI): controllo da parte di ECHA della conformità delle informazioni fornite in fase di registrazione;
  3. Autorizzazione (Titolo VI): è necessaria per le sostanze elencate nell’Allegato XIV (es. SVHC, CMR, PBT, ecc.) in quanto fortemente preoccupanti per garantire adeguati controlli verso i rischi legati all’utilizzo e per favorirne la sostituzione;
  4. Restrizione (Titolo VIII): conferimento di restrizioni negli usi e nella concentrazione alle sostanze o miscele con rischi inaccettabili per l’ambiente e la salute come da Allegato XVII.

Stimolare l’innovazione, migliorare la competitività dell’industria europea a favore di una politica di sostenibilità ambientale sono tra gli obiettivi del regolamento REACH.

Quali sono le sanzioni?

L’Autorità competente effettua i controlli previsti dal Regolamento REACH per controllare l’attuazione delle prescrizioni da parte dei soggetti coinvolti sulla base delle indicazioni fornite dall’ECHA, dalla Commissione Europea o da altri organismi di settore. Il Piano Nazionale di Vigilanza viene pubblicato annualmente dal Ministero della Salute pubblica sul proprio sito internet istituzionale.

Il Decreto Legislativo n. 133 del 14 settembre 2009 stabilisce, a livello nazionale, le sanzioni applicabili. Tali possono essere sia amministrative che penali a seconda delle violazioni commesse.

 

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