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La formazione dell’addetto antincendio
A partire dal 4 ottobre 2022 entrerà in vigore, un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Ministeriale 02 settembre 2021che ha introdotto importanti novità in merito alla formazione degli addetti antincendio.
Obblighi del datore di lavoro in materia di formazione per gli addetti antincendio
Nel D.M. 2 settembre 2021, è chiaramente esplicitato che il datore di lavoro deve fornire a tutti i lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio in base al grado di rischio presente per la propria attività. Il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze che, per ricoprire tale ruolo, devono frequentare corsi di formazione e aggiornamento, come indicato all’art. 5 del D.M. 2 settembre 2021.
Novità relative alla formazione per gli addetti antincendio
Con il D.M. 2 settembre 2021 i corsi non sono più denominati in base alle categorie di rischio, ma in base al livello di rischio: Livello 1 (ex Rischio Basso), Livello 2 (ex Rischio Medio) e Livello 3 (ex Rischio Alto). La corrispondenza tra tipo di attività e livello di rischio è definita nell’allegato 3 del Decreto.
La parte teorica dei corsi di formazione per addetti antincendio può essere svolta mediante formazione in aula o in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono; per la parte pratica è ammessa esclusivamente la formazione in presenza, dato che le esercitazioni pratiche diventano obbligatorie anche per i corsi di Livello 1.
I corsi di formazione per addetti antincendio possono essere svolti presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oppure possono essere svolti presso aziende private o pubbliche che si avvalgono di docenti con requisiti previsti dall’art. 6 del suddetto Decreto.
Durata e periodicità della formazione per gli addetti antincendio
Viene di seguito riportata una tabella riassuntiva di quelle che sono le durate dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento per gli addetti antincendio, suddivise in base al Livello di rischio.
FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO – LIVELLO 1 | |||
Corso di Formazione 4 ore | Corso di Aggiornamento 2 ore | ||
2 ore modulo teorico | 2 ore modulo pratico | / | 2 ore modulo pratico |
FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO – LIVELLO 2 | |||
Corso di Formazione 8 ore | Corso di Aggiornamento 5 ore | ||
5 ore modulo teorico | 3 ore modulo pratico | 2 ore modulo teorico | 3 ore modulo pratico |
FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO – LIVELLO 3 | |||
Corso di Formazione 16 ore | Corso di Aggiornamento 8 ore | ||
12 ore modulo teorico | 4 ore modulo pratico | 5 ore modulo teorico | 3 ore modulo pratico |
Per tutti i corsi di formazione, di qualsiasi livello, sussiste l’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale.
Disposizioni transitorie
All’interno del Decreto, più precisamente all’art. 7 comma 1, si dispone che “I corsi di cui all’art. 5, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”; pertanto, fino al 4 aprile 2023 i corsi organizzati con le vecchie modalità saranno ritenuti ancora validi.
Al comma 2 dell’art. 7 si precisa che gli addetti antincendio che hanno seguito un corso, svolto secondo le indicazioni riportate nel D.M. 10 marzo 1998, dovranno aggiornarsi nuovamente entro 5 anni dalla data di svolgimento del corso di formazione o aggiornamento. “Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso”.
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