È stato recentemente pubblicato un documento elaborato da INAIL riportante delle linee guida sulla stesura…
Impianto di messa a terra: quali sono le nuove modalità di denuncia e comunicazione dell’organismo abilitato per le verifiche periodiche?
In data 16 luglio 2020 sono cambiate le modalità per la denuncia dell’impianto di messa a terra e per la comunicazione del nominativo dell’organismo incaricato di effettuare le verifiche periodiche sugli impianti di terra, non solo per i nuovi impianti ma anche per quelli già denunciati.
Queste comunicazioni sono state computerizzate e pertanto il Datore di Lavoro o un suo delegato ha l’obbligo di comunicare tali informazioni all’INAIL, per via informatica tramite il portale CIVA.
In particolare è stato modificato il DPR 462/01 dal Decreto Legislativo DL 162/19.
Cosa deve comunicare il Datore di Lavoro per la corretta gestione dell’ impianto di messa a terra?
Il datore di Lavoro ha l’obbligo di inviare la dichiarazione di conformità dell’impianto di terra, rilasciata dall’installatore, all’INAIL competente entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto stesso, come esplicitato nel DPR 462/01.
Da chi e ogni quanto sono effettuate le verifiche dell’impianto di messa a terra?
Le verifiche periodiche sugli impianti di messa a terra devono essere effettuate da Organismi Abilitati dal Ministero dello sviluppo Economico oppure ASL e ARPA.
La periodicità di tali verifiche può essere biennale o quinquennale a seconda della classificazione dei luoghi in base al rischio in caso di incendio.
Come funziona il portale CIVA per la denuncia dell’impianto di messa a terra?
Le modalità di trasmissione sono diverse a seconda che l’impianto di terra sia già censito o non censito.
Nel caso in cui l’impianto sia già esistente e pertanto già stato censito, il Datore di Lavoro deve essere in possesso dei seguenti documenti per effettuare la comunicazione sul portale:
- dichiarazione di conformità dell’impianto oggetto di denuncia
- numero di matricola dell’impianto elettrico
Nel caso in cui il Datore di Lavoro non è in possesso del numero di matricola dell’impianto elettrico dovrà essere a conoscenza dei seguenti dati per effettuare la denuncia dell’impianto non censito:
- dati tecnici dell’impianto
- dichiarazione di conformità dell’impianto oggetto di denuncia
Tramite quindi la procedura sul portale, il Datore di Lavoro, o un suo delegato, potrà ottenere il numero di matricola e procedere alla denuncia dell’impianto.
Successivamente alla denuncia dell’impianto, il Datore di Lavoro dovrà effettuare la comunicazione del nome dell’Organismo Abilitato incaricato per l’effettuazione delle verifiche periodiche. Tale comunicazione dovrà essere effettuate al temine di ogni verifica periodica dell’impianto.
Lo Studio Zaneboni può dare supporto o assistenza per l’effettuazione di queste comunicazioni.
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